Vittima di mafia alla Regione |Assunta, ma era minorenne

Vittima di mafia alla Regione |Assunta, ma era minorenne

Revocato il risarcimento di stipendi arretrati per una familiare di vittima di mafia.

 

PALERMO – Assunta dalla Regione ma era minorenne. Il caso, per certi aspetti paradossale, salta fuori da una sentenza del Tribunale amministrativo regionale, che ha fatto chiarezza in una vicenda di risarcimenti tra amministrazioni. Al centro della contesa l’assunzione di una familiare di una vittima di mafia, a cui una legge del 1999 garantisce per legge l’assunzione alla Regione purché sia maggiorenne, e che invece era è stata assunta quando aveva 16 anni.

La vicenda si innesca nel dicembre 2001, quando un decreto ha disposto l’assunzione della familiare di una vittima di mafia. Il Consiglio di giustizia amministrativa in seguito a un ricorso aveva deciso di costringere la Prefettura e l’assessorato della Funzione pubblica ad assumere la persona interessata: “Il Cga – si legge nella sentenza del Tar del 22 febbraio scorso, che ricostruisce la vicenda – ha condannato le qui ricorrenti amministrazioni a far luogo alla assunzione nei ruoli regionali”. La persona, dunque, non era stata assunta nonostante ci fosse un decreto in questo senso, e aveva fatto ricorso. Il Cga aveva poi stabilito che alla persona che aveva fatto ricorso si dovesse “corrispondere una somma di denaro, a titolo di riparazione patrimoniale per le mancate retribuzioni percepite da tale data fino a quella della effettiva assunzione in servizio”.

Un risarcimento degli stipendi non ricevuti nel periodo tra il 2001 e il giorno della effettiva assunzione, dunque. Solo che a quel punto un altro ricorso ribalta la situazione: “La sentenza impugnata – scrivono ancora i giudici del Tribunale amministrativo regionale – è frutto di evidente errore di fatto lì dove, per mera svista sui dati anagrafici delle originarie parti ricorrenti, desumibili dagli atti processuali, condanna le qui ricorrenti amministrazioni ad assumere nei ruoli regionali fin dal dicembre del 2001, epoca in cui la predetta era ancora minore d’età”. La familiare della vittima della mafia a cui spettava l’assunzione, infatti, nel 2001 aveva ancora sedici anni, e secondo la legge non poteva essere assunta prima che diventasse maggiorenne. Ma un errore della giustizia amministrativa aveva condannato le amministrazioni a pagare.

Il risarcimento quindi spetta solo a partire dal compimento della maggiore età, nel 2003, con uno scarto di due anni rispetto a quanto aveva stabilito in precedenza il Cga. “Va da sé che – si legge ancora nella sentenza del Tar – non potendosi prefigurare in capo alle amministrazioni ricorrenti un obbligo legale di assumere la parte qui intimata durante la sua minore età, non vi è spazio neppure, in relazione al suddetto periodo, per il riconoscimento della misura riparatoria patrimoniale, che va limitata al periodo successivo alla maggiore età, se e nei limiti in cui, dopo tale data, non sia intervenuta la tempestiva assunzione in servizio”. Dunque sì al risarcimento, ma solo dopo i 18 anni, e solo se nel frattempo la persona non era stata assunta.


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