CATANIA – Il patrimonio aziendale gestito dallo Stato a Catania è notevole. Secondo le cifre fornite dalla Dna vale milioni di euro. L’ultimo sequestro è quello che ha riguardato la Tecnis. Da diverse settimane la gestione delle società degli imprenditori Bosco e Costanzo è affidata a un amministratore giudiziario. Un sequestro preventivo di un compendio aziendale di tali dimensioni erano decenni che non era eseguito a Catania. Per averne un esempio paragonabile dobbiamo andare indietro nel tempo, fino all’imprese del cavaliere Graci.
Quella sulla Tecnis (solo per fare un esempio attuale) è una misura emessa dal Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione di Catania, che è composto da cinque giudici ed è presieduta dal giudice Rosario Cuteri (Presidente di Corte d’Assise). E’ un provvedimento da distinguere dalle azioni penali determinate da un’indagine (diciamo ordinaria) che sfocia in fermi per indiziato di delitto o nella più diffusa ordinanza di custodia cautelare che può essere personale o reale (patrimoniale).
Un “distinguo” non sempre così immediato soprattutto per chi non è “addetto ai lavori”. Allora, “scaviamo” su come si procede. Una disamina tecnico giuridica, una sintesi direi, di come si arriva a determinare l’applicazione di una misura di prevenzione, che non riguarda solo i presunti patrimoni illeciti ma anche le persone. Partiamo proprio da queste, le misure di prevenzione personali.
La condizione fondamentale per l’applicazione di una misura di prevenzione personale è l’accertamento della pericolosità sociale del soggetto. Pericolosità che si intende qualificata quando il destinatario della misura è un appartenente o un indiziato di appartenere alla criminalità organizzata. La pericolosità è semplice invece quando il soggetto è dedito (o almeno sospettato) ad attività illecite, non per forza collegate ai clan mafiosi. E’ una misura che ha come scopo quello di “prevenire la commissione di un reato”. La misura personale consiste nella “sorveglianza speciale” per un periodo di tempo. Il soggetto sottoposto al provvedimento deve attenersi a delle prescrizioni, come quelle dell’obbligo di soggiorno in un comune e di presentarsi dalla Pg periodicamente.
Ma come si arriva a un decreto del Tribunale Sezione Misure di Prevenzione? La proposta può arrivare dalla Procura, dal Questore di una provincia e dal capo della Dia. A quel punto il Tribunale valuta la proposta e viene fissata un’udienza dove è previsto il contraddittorio con il difensore. Al “preposto” (così è definita la persona su cui pende la proposta della misura di prevenzione) viene notificata la fissazione dell’udienza in modo da “garantire” il diritto di difesa. Al termine dell’udienza il Tribunale si riserva di emettere e depositare entro un termine l’ordinanza (che è documentale). Il decreto di sorveglianza è immediatamente esecutivo. Ed è così che si chiude il primo grado. E’ consentito il ricorso in appello. L’ordinanza emessa dal Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione può essere impugnata davanti alla Corte d’Appello e alla Cassazione.
Una disamina più complessa meritano le misure patrimoniali che si distinguono in sequestro e confisca. Fino al 2008 c’era una stretta correlazione tra i provvedimenti reali e personali, con l’introduzione del nuovo Codice Antimafia, è possibile l’applicazione disgiunta. Il sequestro intanto va detto è una misura provvisoria, al termine del procedimento può determinare la restituzione dei beni. La proposta anche in questo caso può provenire dalla Procura, dal Questore e dal capo della Dia. L’aspetto su cui si indaga è la provenienza dei beni, se questa è illecita o meno. Ci devono essere i presupposti per asserire che l’acquisizione di beni o di aziende (anche attraverso prestanome) è illecita e oltre a questo – attraverso un’indagine tecnico contabile – deve essere provata una sperequazione tra i beni legittimamente acquisiti, il tenore di vita mantenuto e i redditi dichiarati.
Anche per le misure di prevenzione patrimoniali deve esserci il presupposto della “pericolosità sociale” del soggetto a cui sono riconducibili i beni oggetto della proposta di sequestro preventivo. A questo scopo ci sono gli “incidenti di esecuzione” che hanno proprio il fine di valutare l’attualità della pericolosità dei proposti. Riconducibilità e non diretta titolarità dei beni fa ben comprendere che entriamo nell’ambito dell’intestazione fittizia. Uno degli stratagemmi più diffusi per evitare provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Su questa linea entrano i terzi interessati rispetto al procedimento (quelli cioè che secondo la prospettazione dell’accusa sono i prestanome), che hanno diritto a partecipare al processo. Un altro capisaldo è l’accertamento delle sproporzione tra redditi e tenore di vita. Le indagini permettono di “radiografare” la vita economica del soggetto sospettato e di ricostruire le sue fonti (lecite) di reddito. Un’analisi che studia anno per anno la capacità reddituale del soggetto. Per le comparazioni vi sono anche delle tabelle Istati sulle spese familiari. Fissata un’udienza si discute della misura di prevenzione patrimoniale in “contraddittorio”. E in questa fase si contrappone la difesa del preposto: una delle “giustificazione” è una vincita improvvisa alla lotteria o al superenalotto e anche “l’evasione fiscale”. Su questa secondo ipotesi difensiva però è intervenuta la Corte di Cassazione che ha stabilito che “un illecito non si può giustificare con un altro illecito”. Il procedimento si può concludere con una confisca (definitoria) di primo grado e poi al termine del secondo grado vi è la confisca d’appello.
Ad ogni misura di prevenzione patrimoniale vi è la nomina (da parte del Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione) di un amministratore giudiziario che si “sostituisce” di fatto nella gestione dei beni sottoposti a sequestro o confisca. Il lavoro dell’amministratore giudiziario è “controllato” da un giudice delegato alla procedura. Lo scopo dell’attività dell’amministratore è quello di ricondurre “l’azienda” nel circuito della legalità. La nomina avviene (secondo il criterio della rotazione e) tra avvocati, commercialisti e esperti in gestione aziendale (di altra professionalità e qualificazione) che hanno “depositato un curriculum e quindi hanno predisposto la disponibilità” ad assumere questo delicato ruolo. L’attuale normativa prevede che i beni dopo la confisca di primo grado entrino nella gestione “dell’agenzia nazionale dei beni confiscati”. Su questo punto vi è la proposta di riforma di far slittare la gestione all’agenzia dopo la confisca di secondo grado.
In ultima istanza possiamo dare dei numeri che emergono dalla relazione della Direnzione Nazionale Antimafia, che ha analizzato il periodo dal luglio 2014 a giugno 2015. “Dai dati statistici emerge che sono già state presentate al Tribunale 31
proposte di misure patrimoniali (oltre che 47 di carattere personale) e sono
stati iniziati 94 nuovi procedimenti di prevenzione (a fronte di una sopravvenienza media negli anni precedenti di 30 procedimenti)”. Sul valore si cita un passaggio in rifermento alle quote societarie che sono state oggetto di misure di prevenzione: “aziende che operano dal settore agricolo, dei trasporti, in quello dell’edilizia, alimentare, delle pulizie ed altro, per un valore complessivo di centinaia di milioni di euro e che interessano centinaia di lavoratori”. Un aspetto quello occupazionale a cui i giudici della sezione lo indicano come “prioritario” nella gestione da parte dello Stato.
di lavoratori e, in definitiva, una parte significativa della realtà economica

