ROMA – Cartelle esattoriali, colpo di scena, arriva in extremis un ultimo rinvio della data entro cui saldare gli arretrati del 2020 e 2021, argomento di grande interesse per chi ha in corso l’adesione alla rottamazione Ter e saldo e stralcio. LEGGI ANCHE: CARTELLE ESATTORIALI – SANZIONI ALLE STELLE
Abbiamo analizzato il D.L. 146/2021 – A.S. 2426
Cosa dice il D.L.
“Le disposizioni antecedenti all’entrata in vigore del decreto-legge in esame
disponevano che si considerasse tempestivo, e dunque tale da non pregiudicare
l’efficacia delle relative definizioni agevolate, il versamento delle rate dovute nel
2020 e delle rate dovute entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio
2021, se effettuato integralmente:
entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il
31 maggio e il 31 luglio 2021″. LEGGI ANCHE CONCORSONE PNRR 500 POSTI
Il nuovo termine
“Per effetto delle norme in commento – e delle relative modifiche proposte dalle
Commissioni – il pagamento delle rate dovute nel 2020 e nel 2021 è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato
integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis,
del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021 (termine che
si propone di modificare con l’em. 1.1000 del Governo; il testo originario del
decreto-legge fissava il termine per il pagamento tempestivo al 30 novembre
2021).
Di conseguenza, con le modifiche proposte si differisce al 9 dicembre 2021 il
termine per effettuare il versamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo e
stralcio da corrispondere negli anni 2020 e 2021 senza incorrere nell’inefficacia
della definizione”. LEGGI ANCHE 1.000 POSTI PNRR STIPENDI DA 108MILA EURO
“Resta ferma, come nella disposizione precedentemente vigente, l’applicazione
delle disposizioni dettate dall’articolo 3, comma 14-bis, del decreto legge n. 119
del 2018, per effetto delle quali l’inefficacia delle definizioni per mancato
tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce, nei casi di tardività
non superiore a cinque giorni”.