Cartelle esattoriali, tempo scaduto: rinvio a giugno, ipotesi -

Cartelle esattoriali, tempo scaduto: rinvio a giugno, ipotesi

Rischio sanzioni lievitate per mancato pagamento e perdita dei benefici. Ultime novità

ROMA – Cartelle esattoriali, l’ultima data per il pagamento della rottamazione ter è scaduta. Il 14 dicembre, infatti, è l’ultimo giorno, considerando la tolleranza di 5 giorni per le rate della rottamazione ter e saldo e stralcio.

A partire dal 31 dicembre dovrebbero scattare le nuove notifiche, milioni di cartelle in arrivo, gonfiate da interessi e sanzioni per il tardivo pagamento.

Torna l’incubo pignoramenti, la politica non ha assunto una decisione definitiva sulla richiesta di rinvio a giugno.

“Serve boccata d’ossigeno”

“E’ il momento di dare, non di chiedere. Serve una boccata di ossigeno per il tessuto produttivo. Per questo motivo chiediamo con forza al Governo il rinvio delle cartelle esattoriali almeno a giugno 2022. Come può un piccolo imprenditore, un esercente o artigiano o piccolo commerciante, pagare tasse e tributi dopo mesi e mesi di chiusure e lockdown? E’ una questione di buon senso. Oggi più che mai c’è la necessità che lo Stato dimostri di essere amico delle imprese e di chi crea lavoro e ricchezza nel nostro Paese”: così il senatore e presidente nazionale Udc Antonio De Poli.

Interviene Forza Italia

Per Forza Italia, resta dirimente la richiesta di un rinvio selettivo delle cartelle esattoriali, in arrivo nei primi mesi del 2022, sostenuta ieri con una nota comune del coordinatore nazionale Antonio Tajani e dei capigruppo al Senato e alla Camera, Annamaria Bernini e Paolo Barelli, e resta quindi in attesa di una risposta del ministro dell’Economia. E’ quanto riferiscono fonti del partito, dopo le dichiarazioni del viceministro all’Economia, Laura Castelli.

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LE SANZIONI

Nel caso di tardivo/incompleto/omesso versamento del diritto annuale dovranno essere corrisposti gli interessi oltre alla sanzione.

  • Interessi – sono calcolati al tasso legale dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato e fino al giorno in cui viene contestata la violazione.
  • Sanzione:
    • per gli anni 2001/2002 la sanzione è stabilita nella misura del 10% del diritto dovuto.
    • per gli anni successivi la sanzione è stabilita nella misura del:
      • 10% del diritto dovuto nel caso di tardivo versamento non superiore a gg. 30 dalla data di scadenza con omessa maggiorazione dello 0,40%;
      • 30% del diritto dovuto nel caso di omesso o incompleto versamento, oltre al versamento effettuato con un ritardo superiore a gg. 30 dalla data di scadenza.

Se il pagamento viene effettuato oltre la scadenza indicata nel documento occorre innanzitutto aggiornare l’importo e ricalcolare la somma esatta da pagare. Di conseguenza va aggiornato anche l’importo riportato sul bollettino Rav o sul modulo pagoPA allegato all’atto da pagare. All’importo originariamente dovuto si aggiungeranno anche gli interessi di mora (ed eventuali somme aggiuntive per crediti di natura previdenziale calcolati sul solo tributo) previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori.

Tali interessi si applicano giornalmente sulle somme richieste, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.

La tabella riepiloga le modifiche normative che sono intervenute dal 2012 ad oggi sull’aggio e gli oneri di riscossione:

Pagamento della cartellaOneri di riscossione
per i carichi affidati dal 1/01/2016
Aggio
per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015
Aggio
dal 1/01/2009 per i ruoli emessi fino al 31/12/2012
Entro 60 giorni dalla notifica3% a carico del debitore e il restante 3% a carico dell’ente creditore4,65% a carico del debitore e il restante 3,35% a carico dell’ente creditore4,65% a carico del debitore e il restante 4,35% a carico dell’ente creditore
Dopo 60 giorni dalla notifica6% a carico del debitore8% a carico del debitore9% a carico del debitore

Gli interessi di mora, applicati per legge su cartelle e avvisi non pagati entro la scadenza, sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sulla base della media dei tassi bancari attivi. Le somme incassate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) a questo titolo vengono riversate interamente all’ente creditore.

La tabella riepiloga le modifiche che sono intervenute dal 1999 ad oggi sugli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

TassoDecorrenzaProvvedimento
4,2% semestrale01/01/1999Decreto Ministero delle finanze del 25.02.1999
8,4000%01/01/2000Decreto Ministero delle finanze del 28.07.2000
6,8358%01/10/2009Provvedimento Agenzia delle entrate n. 124741 del 04.09.2009
5,7567%01/10/2010Provvedimento Agenzia delle entrate n. 124566 del 07.09.2010
5,0243%01/10/2011Provvedimento Agenzia delle entrate n. 95314 del 22.06.2011
4,5504%01/10/2012Provvedimento Agenzia delle entrate n. 104609 del 17.07.2012
5,2233%01/05/2013Provvedimento Agenzia delle entrate n. 27678 del 04.03.2013
5,1400%01/05/2014Provvedimento Agenzia delle entrate n. 51685 del 10.04.2014
4,8800%15/05/2015Provvedimento Agenzia delle entrate n. 59743 del 30.04.2015
4,1300%15/05/2016Provvedimento Agenzia delle entrate n. 60535 del 27.04.2016
3,50%15/05/2017Provvedimento Agenzia delle entrate n. 66826 del 04.04.2017
3,01%15/05/2018Provvedimento Agenzia delle entrate n. 95624 del 10.05.2018
2,68%01/07/2019Provvedimento Agenzia delle entrate n. 148038 del 23.05.2019

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