Ex dipendenti Stagno transitati alla Karol: ok alle differenze retributive - Live Sicilia

Ex dipendenti Stagno transitati alla Karol: ok alle differenze retributive

La replica dell'azienda che si dice disponibile al dialogo

PALERMO – Il giudice del Lavoro ha riconosciuto a 17 dipendenti dell’ex casa di cura Stagno passati alla Karol srl il pagamento delle differenze retributive perse nella cessione del ramo d’azienda. Si tratta di personale sanitario, infermieri, educatori che, nel passaggio dal precedente contratto Aiop a quello Uneba, applicato dalla Karol, avevano perso una quota di stipendio. Lo dice la Cgil.

Nel transito, la Karol aveva applicato un trattamento economico inferiore pur essendoci la clausola che, in caso di cessione di ramo d’azienda, il trattamento retributivo dovesse essere “non deteriore rispetto al precedente”, pur in presenza di un contratto collettivo diverso. Clausola, secondo i giudici, non rispettata dal punto di vista economico. I dipendenti, assistiti dalla Fp Cgil Palermo, a fine dicembre 2020, dopo vari tentativi di conciliazione con l’azienda, hanno intentato una causa al Tribunale del Lavoro. Nell’ottobre 2021 la Karol ha chiesto il rigetto del ricorso. Nei giorni scorsi, la sentenza.

Il giudice del lavoro Fabio Montalto ha accolto la tesi sostenuta dallo studio legale Vizzini &Partners, condannando la Karol a pagare in totale circa 200 mila euro di differenze dovute ai lavoratori a titolo di superminimo, per il periodo agosto 2016-dicembre 2020.

“La sentenza emessa dal giudice – dice la Fp Cgil Palermo – fa sì che vengono riconosciuti i diritti sacrosanti dei lavoratori. Le richieste che avevamo fatto sono sempre state respinte dall’azienda cessionaria. E per tale ragione abbiamo deciso di procedere legalmente per fare valere ai lavoratori un riconoscimento economico che non fosse al ribasso rispetto a quanto percepivano col precedente rapporto di lavoro regolato da Ccnl Aiop”.

“La Karol non ha applicato alcun trattamento sfavorevole, ma l’unico contratto applicabile al settore di appartenenza della struttura acquistata – si legge nella nota diffusa dall’azienda Karol – , ovvero il socio sanitario, che ben si differenzia dal contratto AIOP ospedalità privata, che riguarda il settore sanitario per pazienti acuti. La sentenza sarà perciò oggetto d’appello a breve, perché la riteniamo contraddittoria e criticabile sotto vari profili. Il Giudice ha ritenuto, infatti, di non potere valutare la eccepita non opponibilità di tale contratto in quanto non risulterebbe prodotto agli atti. Ed allora, se così fosse, ovvero non risultasse prodotto in giudizio il contratto Aiop Case di Cura, allora, in questo caso, in primis, andavano disattese le domande dei lavoratori che ne hanno chiesto l’applicazione e il calcolo delle differenze retributive”.

“La decisione sarà ora rimessa al giudice di appello in sede cautelare per la sospensione dell’esecutorietà della sentenza. La Karol – continua la nota – è comunque sempre disponibile al dialogo e al confronto con le parti in causa e in particolare si osserva che questa è stata preceduta da una transazione con i lavoratori, ai quali sono stati riconosciuti gli scatti di anzianità previsti dal nuovo contratto applicato e non da quello invocato , con l’effetto che per la maggior parte dei lavoratori il livello retributivo è cresciuto rispetto a quello che avevano applicato in precedenza per effetto del contratto Aiop. Un altro dei motivi di appello – concluda la nota – infatti si fonda sul fatto che il Giudice non ha valutato le somme già riconosciute e l’effetto preclusivo di tale transazione, cui poi è seguita l’iniziativa giudiziaria dei lavoratori”.


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