La riforma Cartabia, si sa, ha inciso sul sistema penale modificandolo alla luce di un obiettivo fondamentale: velocizzare, semplificare e ridurre il contenzioso. E’ un obiettivo tanto ambizioso, quanto cronicamente irraggiungibile: si tenta di conseguirlo praticamente da sempre e non ci si riesce mai. Chissà perché.
Nonostante la sfilza di insuccessi collezionata con le innumerevoli riforme e riforme delle riforme succedutesi negli anni, il nostro legislatore non si è arreso e le ha studiate tutte per cercare di ridurre l’altezza delle pile dei fascicoli che intasano i palazzi di giustizia.
Tra i tanti stratagemmi normativi messi in atto per contenere il numero delle cause, la riforma
Cartabia, in vigore da poco più di un anno, ha fatto largo ricorso alla modifica del regime di procedibilità di alcuni reati. Proprio per impedire la proliferazione dei fascicoli d’indagine, per
alcune fattispecie un tempo perseguibili d’ufficio (cioè a prescindere dalla denuncia del privato cittadino), la riforma ha previsto la necessità che venga sporta querela.
L’intenzione del legislatore è chiarissima: in questo modo saranno sempre di più le ipotesi di reato per le quali – in mancanza di querela – non si potrà procedere. Nemmeno se il colpevole fosse, per ipotesi, colto con le mani nel sacco. Facciamo subito un esempio, che nella nostra città è purtroppo sempre attuale: si posteggia la propria autovettura sulla pubblica via. Ci si allontana. Quando si andrà a riprendere la macchina, ecco l’amara sorpresa: l’auto è sparita.
Nonostante l’allarme, l’immobilizer e tutte le altre diavolerie che la tecnologia offre per rendere la vita difficile ai ladri. Questa è l’ipotesi di scuola del furto aggravato dall’esposizione di un bene per consuetudine alla pubblica fede: ogni consociato si aspetta che gli altri non si approprino di ciò che sulla base di regole consuetudinarie si trova esposto in un luogo pubblico come lo è la strada.
Prima della riforma Cartabia, non era nemmeno necessario denunciare questo genere di furti: le forze dell’ordine, se avessero per ipotesi sorpreso un ladro d’auto in azione, oltre ad arrestarlo (cosa possibile anche oggi), avrebbero potuto procedere anche se la persona offesa, cioè il proprietario della macchina, non avesse voluto.
Oggi è vero esattamente il contrario: occorre la querela, cioè la manifestazione di volontà
che l’autore del reato venga punito. Legittimato a sporgerla è soltanto la persona offesa, e potrà procedervi entro tre mesi dal momento in cui ha preso conoscenza di essere rimasto vittima di un reato.
Dopodiché, il diritto di querela si estingue e il ladro se la fa franca. Questa è la semplificazione, ma non sempre lo spirito della legge è comprensibile: quante sono le ipotesi di reato di rilievo modesto ancora procedibili d’ufficio? Era necessario andare a toccare proprio uno dei reati più perpetrati nel nostro ridente Paese? L’unica risposta, è una non-risposta: mah!