PALERMO – Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con l’ordinanza del 5 settembre scorso (presidente Ermanno De Francisco, relatore Giuseppe Chiné), ha rimesso alla Corte di giustizia Ue di decidere se la norma (art. 88 del Tulps) che prevede il rilascio di una licenza di polizia a chi intenda svolgere attività di raccolta di scommesse sul territorio nazionale condizionandola alla piena disponibilità di un valido titolo concessorio rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si ponga o meno in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 e 56 Tfue) nonché con i principi di parità di trattamento e non discriminazione.
Licenze per le scommesse in Sicilia
La vicenda riguarda la richiesta alla questura di Ragusa del rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasmissione di scommesse in favore dell’operatore Stanleybet residente a Malta; l’attività di raccolta delle scommesse avrebbe dovuto essere svolta in Pozzallo. Il questore, avendo accertato che la società Stanleybet fosse priva di titolo concessorio rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva respinto l’istanza, negando il rilascio dell’autorizzazione e ordinando al richiedente l’immediata cessazione dell’attività abusivamente esercitata.
Impugnato il provvedimento del questore dinanzi al Tar di Catania, il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso e annullato il diniego, ritenendo la norma in contrasto con il diritto europeo. Di qui la scelta del Tar di disapplicare la norma nazionale e di annullare, in quanto illegittimo, il provvedimento del questore, in quanto adottato sulla base di una norma interna suscettibile di disapplicazione.
Il Cga si rivolge a Corte Ue
Esaminando l’appello del ministero dell’interno e della questura di Ragusa, il Cga ha deciso di sospendere il giudizio e sollevare questione pregiudiziale ex art. 267 del trattato di funzionamento dell’Ue, affermando che “nella materia della raccolta delle scommesse, connotata, soprattutto in alcune aree del territorio nazionale, come quelle del meridione d’Italia e in particolare della Sicilia, da rischi concreti di infiltrazione della criminalità organizzata è particolarmente avvertita l’esigenza di un vaglio preventivo da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza in ordine ai requisiti soggettivi dell’operatore che intenda svolgere, tramite un centro di trasmissione dati presente in Italia (Cdt), tale attività (anche se) in regime di affiliazione con un bookmaker avente sede in altro Stato europeo.

