PALERMO – Tutti assolti. Cade l’accusa di peculato nei confronti degli ex vertici della Rap, la società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Palermo. La sentenza della prima sezione della Corte di Appello, presieduta da Adriana Piras, riguardava due differenti processi poi riuniti. Per alcune posizioni erano stati gli imputati a fare appello, per altri la Procura della Repubblica.
I giudici di secondo grado hanno confermato l’assoluzione di Roberto Dolce, Sergio Marino, Maria Concetta Orlando e Giuseppe Lopes. Assoluzione anche per Sergio Vizzini, Loredana Giuliani (componenti del collegio sindacale) e Lara Calì (delegato per la sicurezza).
Assolto l’ex presidente Roberto Dolce che in uno dei due processi era stato condannato in primo grado. Non regge la ricostruzione che gli imputati avessero utilizzato soldi della società per pagare alcune sanzioni pecuniarie alle quali erano stati condannati proprio in ragione delle cariche ricoperte in Rap.
I legali, sulla scorta della giurisprudenza della Cassazione, hanno dimostrato la liceità dell’azione degli imputati che hanno fatto ricorso ai fondi della società in quanto le contravvenzioni si riferivano non a condotte illegittime personali, ma a fatti commessi nell’esercizio delle funzioni. Peraltro il pagamento anticipato delle contravvenzioni aveva fatto risparmiare la Rap.
Gli investigatori avevano contestato in un cantiere in corso Vittorio Emanuele e all’autoparco Rap di via Partanna Mondello alcune violazioni in materia di tutela dell’ambiente e sicurezza sul lavoro.
Secondo il collegio “il fatto non sussiste”. La legge prevede che i reati si estinguano pagando una sanzione. Solo che, così sosteneva l’accusa, il collegio sindacale li avrebbe autorizzati a prelevare i soldi dalle casse della Rap, i cui bilanci erano e sono in rosso.
La Corte Costituzionale aveva sancito che “tanto la responsabilità per le violazioni della normativa concernente la sicurezza nei luoghi di lavoro quanto quella a tutela dell’ambiente, essendo assistite da sanzioni penali, hanno carattere del tutto personale, sicché le relative norme prevedono che il pagamento deve essere effettuato dal ‘contravventore’ e cioè dall’autore della violazione costituente reato contravvenzionale che non può che essere una persona fisica’.
Dolce era difeso dall’avvocato Giovanni Di Benedetto, Vizzini da Federica Folli e Giovanni Cadelo, Calì da Fabrizio Biondo, Giuliani da Ettore Barcellona e Francesco Cutraro, Marino da Michele Giovinco, Orlando e Lapis da Fabio Lanfranca.