Leroy Merlin, "no" del Tar Sicilia| Lo store non può essere ampliato - Live Sicilia

Leroy Merlin, “no” del Tar Sicilia| Lo store non può essere ampliato

I giudici ritengono che gli uffici comunali hanno operato in modo corretto.

PALERMO – Il centro commerciale non può essere esteso. A deciderlo è il Tar Sicilia che ha dato ragione al Comune di Palermo impedendo alla Prestigiacomo Srl di ampliare l’immobile in cui ha sede Leroy Merlin in viale Regione Siciliana. Per i giudici il Comune ha correttamente negato il permesso di costruire.

L’anno scorso è stato richiesto al Comune di allargare l’area commerciale dell’immobile utilizzando una parte del magazzino che al momento viene usato come area di stoccaggio delle merci. Il progetto poi prevedeva la realizzazione di un parcheggio multipiano da 1700 metri quadrati, con scale di sicurezza e ascensori e la riorganizzazione degli spazi esterni: la viabilità le aree verdi e i parcheggi.

L’area però in cui sarebbero dovuti essere realizzati gli interventi non ricade in un’unica zona urbanistica. Il progetto infatti ricade in parte nell’area D, quella per gli insediamenti produttivi, e in parte (per un 20%) nell’area E, la zona riservata ai terreni agricoli. La società chiedeva il permesso di costruire in deroga al piano regolatore ma gli uffici del Comune non hanno potuto fare altro che non autorizzare il progetto. L’iter da seguire era infatti un altro: ottenere una variante urbanistica facendo richiesta all’area tecnica del Comune per la pianificazione urbanistica e poi presentare l’istanza per ottenere il permesso a costruire.

I giudici amministrativi con la loro decisione hanno riconosciuto che gli uffici comunali hanno operato correttamente: bisogna rispettare il testo unico sull’edilizia che stabilisce che si può andare contro l’organizzazione fissata nel piano regolatore solo per realizzare opere pubbliche. Per quanto però i giudici abbiano dato ragione agli uffici comunali che quindi hanno applicato la norma giusta, prima della sentenza si poteva pensare ci fosse almeno una strada.

La società infatti chiedeva di derogare al piano regolatore facendo leva su una norma regionale del 2001 che consentiva di bypassare gli strumenti urbanistici nel limite del 30% nelle more dell’approvazione della riforma dei consorzi Asi e del coordinamento con la legge sui piani comunali. I giudici hanno però fatto notare che la riforma dei consorzi Asi è avvenuta nel 2012 con la costituzione dell’Irsap e che, inoltre la regola regionale non è applicabile all’immobile perché questa legge era riferita solo agli insediamenti già esistenti. Insomma, se la società non vorrà rinunciare all’ampliamento la procedura da seguire sarà un’altra.


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