Le ragioni dell'astensione degli avvocati dalle udienze

“Quei colloqui avvocati-clienti intercettati: perché ci asteniamo”

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Dal 23 al 29 settembre

Dopo la pausa estiva è ripresa l’attività giudiziaria che subirà un’immediata frenata dovuta all’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane dal 23 al 29 settembre, per protestare, tra l’altro, contro i gravi fatti accaduti al carcere di Perugia.

Sono stati intercettati, per circa sei mesi, i colloqui tra detenuti e avvocati, nonostante l’attività captativa fosse stata autorizzata nei confronti di un singolo difensore indagato. È stato sfregiato il diritto di difesa, la cui effettiva esplicazione non può prescindere dalla riservatezza del rapporto professionale tra avvocato e assistito.

La palese violazione di un diritto espressamente garantito dalla Cedu e dalla Costituzione, oltre che dal codice di procedura penale, rappresenta una manifestazione patologica dell’evidente asimmetria, in atto ancora persistente nel nostro sistema, tra chi accusa e chi difende.

Siamo ancora in attesa di conoscere le ragioni e le “eventuali” responsabilità dell’accaduto, nel rispetto di quel sacrosanto principio di trasparenza cui è necessariamente assoggettata ogni Autorità Pubblica nell’esercizio delle relative funzioni.

Occorrerà, comunque, un adeguato e immediato intervento normativo capace di fornire effettiva attuazione al divieto di intercettazione delle comunicazioni tra avvocato e assistito, che il nuovo comma sei ter dell’art. 103 del codice di rito avrebbe dovuto/voluto rafforzare.

Sempre in tema di “minorata difesa”, ciò che preoccupa, forse maggiormente, è l’assuefazione del legislatore che pare avere deciso, quasi all’unanimità, di introdurre la tutela delle vittime di reato nell’art. 24 della Costituzione, che fino ad oggi ha rappresentato il presidio fondamentale proprio del diritto di difesa dell’individuo indagato/imputato, nell’ambito di un sistema penale imperniato sul principio della presunzione di innocenza.

Unanimità parlamentare che purtroppo è mancata allorquando è stata approvata alla Camera, con soli 178 voti favorevoli, l’istituzione della giornata Enzo Tortora in memoria delle vittime dell’errore giudiziario da celebrarsi proprio il 17 giugno, ossia il giorno dell’ingiusto arresto del popolare conduttore televisivo.

Ciò comprova ulteriormente il carattere sistemico del problema, il cui ricordo elevato a ricorrenza, al netto della retorica della pura formalità, deve necessariamente indurre il legislatore ad adottare misure capaci di prevenire davvero l’errore giudiziario o l’ingiusta detezione o, ancora, la confisca dei patrimoni senza neppure una condanna.

L’evidente diversità numerica delle maggioranze parlamentari che hanno votato i due provvedimenti, quello simbolico istitutivo della giornata Enzo Tortora e quello di rango costituzionale destinato ad incidere sulla funzione stessa del processo penale, approvato all’unanimità in prima lettura, denota la maggiore fascinazione nutrita dal legislatore nei confronti delle decisioni giudiziarie sommarie, che purtroppo tenderanno ad incrementare il numero di vittime di errori giudiziari e/o di ingiuste misure restrittive.

L’introduzione della “vittima” nel corpo dell’art. 24 della Costituzione, oltre ad essere superflua, poiché la corrispondente esigenza da tutelare trova già salvaguardia in altre disposizioni della Carta fondamentale, rischia di determinare una mutazione genetica regressiva del sistema giustizia e del processo penale, che non sarà più uno strumento finalizzato all’accertamento dell’eventuale fondatezza di una ipotesi di reato, ma un meccanismo pregiudizialmente punitivo, sommariamente finalizzato ad alleviare il malcontento sociale.

La presunzione di innocenza cederà così il passo alla presunta colpevolezza e sarà l’imputato a dovere dimostrare la propria estraneità alle accuse e non più lo Stato a doverne provare la responsabilità, con la conseguente moltiplicazione di errori e ingiustizie, poiché senza un processo “giusto” alla vittima del reato si aggiungerà la vittima della giustizia.

Cesare Beccaria, ben oltre due secoli fa, con la distinzione tra processo punitivo e processo informativo, aveva consegnato alla modernità l’essenzialità della presunzione di innocenza, quale necessario principio regolatore del rapporto tra autorità e libertà.

L’inserimento della “vittima di reato” nella Carta fondamentale tradisce lo spirito costituzionale e i principi convenzionali che governano la giustizia penale, poiché l’accusato sarà sostanzialmente un pre-condannato.

Ecco perché stiamo assistendo ad un passaggio normativo notevolmente regressivo, che si pone in antitesi rispetto alla tradizione penalistica di matrice illuminista, mediante tentativi di restaurazione che prospettano un sistema penale fondato sull’emotività ed ispirato da logiche emergenziali e pulsioni vendicative di tipo privatistico, che auspicavamo potessero essere definitivamente sparite, almeno dagli ordinamenti giuridici delle c.d. democrazie occidentali.

Esiste forse un comune denominatore sub culturale che lega la “sciatteria” investigativa di Perugia all’indebolimento costituzionale del diritto di difesa attraverso il ridimensionamento della presunzione di innocenza? Speriamo di no, almeno con l’ottimismo della volontà, altrimenti sarà purtroppo “minorata difesa”.

Luigi Miceli, Ufficio di Presidenza Unione camere penali italiane


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