PALERMO – Con una sentenza dello scorso 30 dicembre, la terza sezione civile del Tribunale di Palermo ha revocato il decreto ingiuntivo che una nota società finanziaria ha ottenuto per vedersi restituito il prestito concesso a una coppia palermitana per l’acquisto di un pacchetto turistico. Lo rende noto il Codacons.
Il tutto ha inizio nel 2008 quando la coppia ha risposto all’allettante annuncio di un tour operator veneto, “Formula Vacanze Srl”, che al prezzo di 2.900 euro aveva loro venduto vacanze con soggiorni, per 14 settimane, anche in trattamento all inclusive, in strutture alberghiere presenti in Italia, Europa, USA e Nord Africa.
Per pagare il prezzo delle agognate vacanze, i coniugi sottoscrivevano un contratto di finanziamento rimborsabile in 36 rate. Tuttavia, sebbene il tour operator avesse ricevuto dalla finanziaria il corrispettivo, la coppia non era più partita e per questa ragione si rifiutava di restituire il prestito. La banca, però, ritenendo di non dover rispondere di questioni concernenti l’inadempimento del fornitore, otteneva in danno della coppia l’ingiunzione per il pagamento di una somma che tra interessi e oneri accessori superava i 6.000 euro.
A questo punto, i coniugi palermitani, assistiti dall’avv. Paolo Di Stefano Presidente Provinciale Codacons Palermo, hanno opposto il decreto ingiuntivo chiedendo al giudice la risoluzione del contratto stipulato con Formula Vacanze s.r.l. e, conseguentemente, l’annullamento del contratto di finanziamento. All’esito del giudizio, il Tribunale ha accolto la tesi degli opponenti; ha, così, sancito che i coniugi non devono pagar nulla, visto che le due operazioni, tra loro formalmente distinte, sono comunque unite da un “collegamento negoziale”. Nello specifico, il giudice ha precisato che i due contratti stipulati dai coniugi, il primo con Formula Vacanze s.r.l. relativo all’acquisto del pacchetto turistico, ed il secondo con l’istituto di credito per l’erogazione del finanziamento della somma di 2.900 euro, necessaria, appunto, per l’acquisto del pacchetto turistico, devono intendersi collegati tra loro, sicché l’inadempimento del tour operator si ripercuote necessariamente sul contratto di finanziamento. Secondo il prof. Francesco Tanasi Segretario Nazionale Codacons – la sentenza in questione riveste particolare importanza a tutela degli altri malcapitati che possono essersi trovati in situazioni analoghe a quella trattata, sia perché i principi enunciati dal Tribunale Civile di Palermo possono estendersi a tutti quei contratti che i consumatori sono soliti stipulare per l’acquisto a rate di altri beni o servizi, dei quali, senza colpa, non hanno goduto.