"Tutelate i licei del Trapanese| Basta polemiche inutili" - Live Sicilia

“Tutelate i licei del Trapanese| Basta polemiche inutili”

L'ex presidente di Anci Sicilia, nonché ex sindaco di Alcamo, interviene sulla polemica riguardo lescuole che rischierebbero la chiusura nella provincia di Trapani attraverso una lettera inviata a LiveSicilia. "Esistono diverse soluzioni al problema".

La lettera di Giacomo Scala
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TRAPANI – L’ex presidente dell’Anci Sicilia, Giacomo Scala, interviene sulla polemica riguardo i licei che rischierebbero la chiusura nella provincia di Trapani attraverso una lettera inviata a LiveSicilia, che proponiamo integralmente.

Il dibattito che si sta sviluppando attorno alla presunta criticità della provincia di Trapani, a seguito dello sforamento del Patto di stabilità, presenta tratti di assoluta superficialità e di inadeguatezza di soluzioni che fanno risultare lo stesso dibattito stucchevole, paradossale e sterile non contribuendo quindi alla risoluzione del problema che ha ad oggetto il diritto allo studio dei giovani della Provincia di Trapani.

Tutto questo gran parlare della gravità della situazione, seguito da irrealistiche e irrealizzabili soluzioni al presunto problema , contribuisce a creare confusione allarme sociale e scoramento oltre ad alimentare un senso di sfiducia verso le istituzioni preposti all’organizzazione democratica della cosa pubblica. Mi spiace intervenire in questo dibattito, ma la strada intrapresa e le soluzioni prospettate, portano in un vicolo cieco con l’unico risultato che a settembre, per il semplice fatto che il problema non è stato affrontato giuridicamente in modo corretto, ci sarà la chiusura di parecchi degli istituti superiori della Provincia di Trapani. Con conseguenze che è facile immaginare.

Ometto, ulteriormente di commentare, per non scendere a sterili polemiche sull’argomento e mi permetto di dare un indirizzo per portare a soluzione il problema. Esistono allo stato due elementi sostanziali e radicali che permettono senza dubbio alcuno di potere affermare che quanto in discussione è un falso problema e segnatamente per due ordini di ragione :

a) Orientamenti giurisprudenziali, ma soprattutto diversi pronunciamenti della Corte dei Conti di più Regioni indicano che:” Le norme Statali che fissano limiti di spese per le Regioni e gli Enti Locali pur se riconosciute nell’ambito dei principi fondamentali di contenimento delle finanze pubbliche, non possono comprimere diritti infungibili e funzioni fondamentali, quali sono, appunto, quelli dell’istruzione pubblica.” All’uopo vi sono diversi pronunciamenti di diverse Sezioni della Corte dei Conti. Nel bilanciamento degli interessi in gioco, a parere della corte dei conti , l’aspetto economico finanziario è ritenuto recessivo rispetto ai diritti fondamentali della persona. Ovviamente ed è bene ribadirlo, così come risulta evidente dagli orientamenti giurisprudenziali, le eventuali deroghe, alle norme di coordinamento di finanza pubblica, finalizzate a garantire diritti fondamentali della persona sono assimilabili solo ed esclusivamente nella misura in cui sussistono, in maniera assolutamente inequivocabile le ragioni di somma urgenza ovvero l’effettiva necessità di assolvere a funzioni fondamentali infungibili ed essenziali come nel caso in specie.

b) La recentissima sentenza della Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità del decreto Legislativo n. 149 del 06 settembre 2011 decreto (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il quale all’art. 7 prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (relativo agli anni 2010 e seguenti: comma 4), le Regioni e le Province autonome siano assoggettate alle seguenti misure: a) versamento all’entrata del bilancio statale dell’importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico determinato; b) divieto di impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettati nell’ultimo triennio; c) divieto di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; d) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale e di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi di tale divieto; e) obbligo di rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Secondo diverse Regioni la normativa impugnata integra «un vasto e profondo intervento sull’assetto finanziario regionale» che comprime, illegittimamente, l’autonomia finanziaria regionale garantita dall’art. 119 Cost. Né lo Stato potrebbe vantare alcun titolo di competenza in proposito, in particolare, a titolo di determinazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, tenuto conto che la disciplina denunciata si configura non come di principio ma come «di minuto dettaglio». La normativa impugnata, nella parte in cui vieta alle Regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno di assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, viola anche l’art. 117, quarto comma, Cost., perché invade l’ambito della competenza legislativa regionale residuale nella materia dell’organizzazione amministrativa e del personale della Regione.

Infatti per le superiori motivazioni il dispositivo della sentenza al punto 7 dichiara illegittimo l ‘art.7 del Dlvo 149 e pertanto decade il sistema sanzionatorio per chi sfora il patto di stabilità , in più per la Regione Siciliana, il medesimo decreto non si applica perchè lesivo dell’autonomia speciale infatti al punto 8 del dispositivo si dichiara la illeggittimità incostituzionalità dell’art. 13 secondo periodo ove si imponeva alle regioni a statuto speciale di adeguarsi entro sei mesi altrimenti lo stesso decreto entrava in vigore.

Per maggiore chiarezza ecco lo stralcio del dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 219 del 19/07/2013 :

7) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome;

8) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, secondo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011;

Pertanto per le superiori considerazioni, non certamente frutto di convincimenti politici e personali, si invita l’Assessore Regionale dottoressa Valenti a definire un percorso di tutela della Provincia Regionale di Trapani al pari delle altre Province, erogando le risorse necessarie per far esercitare ai giovani della nostra provincia il diritto allo studio costituzionalmente garantito, al Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Trapani di attivare tutti gli atti consequenziali per il corretto e normale avvio delle attività scolastiche e al Sindaco di Marsala di individuare per l’avvenire forme di risoluzioni di problemi che non aggravino le casse degli enti locali e non alimentino un centralismo regionale che in epoca di federalismo fiscale è la negazione di ciò che sono i principi cardini di una nuova e moderna gestione del sistema delle autonomie locali.


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