La strage di Ustica non ha ancora oggi nessun colpevole ma, a distanza di 29 anni dal disastro aereo che costò la vita ad 81 persone, la Cassazione ha disposto un nuovo processo civile per stabilire se “il disastro poteva essere evitato”. La Terza sezione civile – sentenza 10285 – ha accolto gran parte dei motivi del ricorso di Itavia, proprietaria del DC 9 andato distrutto “nella sciagura aerea” di Ustica del 27 giugno 1980, sulla base del fatto che anche se i ministeri della Difesa e dei Trasporti non avevano “conoscenza della presenza dei velivoli nell’areovia assegnata ad Itavia, ed a maggior ragione, che si trattasse di aerei militari non identificati, di per sè non è elemento idoneo ad escludere la colpevolezza, poiché integra proprio, se non altrimenti giustificato, l’inosservanza delle norme di condotta e di sorveglianza e controllo o quanto meno il difettoso esercizio di tali attività'”.
Il ricorso di Itavia in Cassazione nasce dal fatto che la Corte d’appello di Roma, il 23 aprile del 2007, accogliendo il ricorso del Viminale e dei ministeri della Difesa e del Trasporto, aveva revocato il risarcimento di circa 108 milioni di euro (210 miliardi di vecchie lire) disposto in suo favore dal Tribunale di Roma a distanza di ventitrè anni dalla tragedia. Secondo la Terza sezione civile, invece, che ha accolto gran parte dei motivi di ricorso di Itavia (dichiarato invece inammissibile quello nei confronti del Viminale) disponendo un nuovo processo d’appello, “la corte di merito ha erroneamente mancato di attribuire rilievo alla circostanza che l’evento (connesso alla penetrazione nello spazio aereo italiano e all’occupazione dell’aerovia assegnava all’Itavia da parte di velivoli da guerra non autorizzati e non identificati) era di quelli che le norme di condotta (relative all’attività’ di sorveglianza dei due ministeri, Difesa e Trasporti) intendeva evitare”.
Dopo 29 anni dalla tragedia dovrà essere celebrato un nuovo processo in corte d’appello che, sulla base del “principio della certezza probabilistica”, dovra’ verificare se “adottando la condotta dovuta di sorveglianza e controllo e pretesamente omessa, nonche’ le misure conseguenti all’avvistamento di aereo da guerra non identificato nell’aerovia del DC 9, il disastro si sarebbe evitato”.
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