PALERMO – Le tariffe imposte dalla Regione per i tamponi rapidi sono illegittime. Lo ha stabilito il Tar, accogliendo i ricorsi di alcuni laboratori.
Lo scorso 25 settembre l’assessorato regionale alla Salute ha previsto la possibilità per i laboratori di analisi di effettuare i tamponi rapidi per la diagnosi del Covid-19, fissando una tariffa regionale obbligatoria di 15 euro.
I titolari di alcuni centri, assistiti dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, hanno impugnato il provvedimento di determinazione della tariffa, ritenendo il prezzo “inadeguato e diseconomico”.
I legali hanno sostenuto l’assenza di una norma che legittimasse l’adozione di tale provvedimento, specie in assenza di uno studio sul rapporto fra costo e prezzi di mercato. La cifra di 15 euro, secondo i ricorrenti, è “irragionevole ed inferiore rispetto a quello previsto nelle altre regioni nonché a quello riconosciuto ai Medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta”.
L’ordine nazionale dei biologi ha chiarito che la tariffa di 15 euro è iinsostenibile poiché “test viene venduto, dai fornitori ai laboratori di analisi, a circa 10 euro. Un costo a cui vanno poi aggiunte anche tutte le altre spese sostenute nei laboratori ed indispensabili per la obbligatoria messa in sicurezza e sanificazione dei locali a esclusivo interesse del personale e degli stessi pazienti”.
Il Tar Sicilia, presidente Calogero Ferlisi e relatore Sebastiano Zafarana, condividendo le tesi degli avvocati Rubino e Impiduglia, ha annullato il provvedimento di determinazione delle tariffa.
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato come il provvedimento risulta adottato “in assenza di una norma attributiva del potere” e ha rilevato l’illegittimità di una “tariffa regionale imposta” da una semplice “direttiva” o circolare dell’assessorato della Salute.
Inoltre viene sottolineato che la tariffa è stata determinata sulla base dei prezzi (particolarmente bassi) offerti da alcuni produttori alla Regione per quantitativi enormi (milioni di tamponi) anzichè sulla base dei prezzi applicati “a singole strutture private e per quantità ovviamente di molto inferiori e dimensionate alla realtà del singolo laboratorio”. Ed invece “il prezzo applicato per acquisiti medio piccoli era in un caso pari a 18 euro e nell’altro pari a 30 euro”.
Per effetto della sentenza viene, dunque, meno l’obbligo per i laboratori privati di applicare ai tamponi rapidi una tariffa di 15 euro. La Regione, qualora volesse adottare nuove misure in materia di contrasto al Covid, dovrà in futuro adeguatamente bilanciare “gli altri interessi pubblici e privati contrapposti, in coerenza con il quadro normativo indicato e con l’evoluzione della situazione emergenziale”, non potendo penalizzare irragionevolmente i soggetti privati.
la regione deve finanziare la differenza di prezzo stabilita per l’esecuzione del tampone in maniera di mantenere l’accessibilita’ agevolata alla indegine nell’interesse della collettivita’
La situazione chiarisce perfettamente il sovrapprezzo che la sanità privata scarica sui cittadini, in caso di assenza di adeguati servizi pubblici. Non c’è dubbio che un servizio pubblico ben organizzato garantirebbe una economia notevole delle prestazioni sanitarie in luogo del guadagno che i privati realizzano sulla pelle e sul bisogno dei malati.
Io a Palermo ho sempre pagato 25,00€ per un tampone rino-faringeo .