PALERMO – Cartelle esattoriali, dopo la sospensione delle notifiche, che sta per scadere, imprenditori e partite iva temono la doccia fredda di sanzioni e interessi. La data da tenere d’occhio è il 31 dicembre, ma già adesso, nel “cassetto fiscale” stanno emergendo i ruoli con interessi e sanzioni applicati e maggiorati. Un vero e proprio tsunami economico, che può portare un importo dovuto a raddoppiare in pochi anni. LEGGI: CARTELLE ESATTORIALI ATTENZIONE ULTIMA DATA SALDO E STRALCIO
E ancora, a essere temute sono le “sanzioni” che ammontano al 30% e scattano anche in caso di ritardato versamento. Che fine faranno gli interessi maturati negli ultimi anni e le relative sanzioni? Non c’è alcuna certezza, al momento, di una rottamazione quater, il mondo politico è diviso
Cos’è la cartella
La cartella di pagamento è l’atto che Agenzia delle entrate-Riscossione invia su incarico degli enti creditori per recuperare le somme che risultano dovute dai cittadini
Nella cartella è indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta, il dettaglio degli importi a debito, nonché l’aggio e le spese di notifica che spettano all’Agenzia delle entrate-Riscossione.
L’aggio è la remunerazione che l’Agente della riscossione percepisce per la sua attività di riscossione.
Il decreto legislativo n. 159/2015 ha stabilito che, a partire dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016, l’aggio è sostituito dagli “oneri di riscossione”, che sono dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, con una significativa riduzione dei costi per il cittadino.
Infatti, in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, tali oneri sono pari al 3% delle somme riscosse, con un risparmio, quindi, dell’1,65% rispetto al passato.
In caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella, gli “oneri di riscossione”, interamente a carico del debitore, sono pari al 6% dell’importo dovuto. Anche in questo caso c’è un risparmio significativo per il debitore, che ammonta a due punti percentuali (aggio 8% – oneri di riscossione 6%).
LE SANZIONI
Nel caso di tardivo/incompleto/omesso versamento del diritto annuale dovranno essere corrisposti gli interessi oltre alla sanzione.
- Interessi – sono calcolati al tasso legale dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato e fino al giorno in cui viene contestata la violazione.
- Sanzione:
- per gli anni 2001/2002 la sanzione è stabilita nella misura del 10% del diritto dovuto.
- per gli anni successivi la sanzione è stabilita nella misura del:
- 10% del diritto dovuto nel caso di tardivo versamento non superiore a gg. 30 dalla data di scadenza con omessa maggiorazione dello 0,40%;
- 30% del diritto dovuto nel caso di omesso o incompleto versamento, oltre al versamento effettuato con un ritardo superiore a gg. 30 dalla data di scadenza.
Se il pagamento viene effettuato oltre la scadenza indicata nel documento occorre innanzitutto aggiornare l’importo e ricalcolare la somma esatta da pagare. Di conseguenza va aggiornato anche l’importo riportato sul bollettino Rav o sul modulo pagoPA allegato all’atto da pagare. All’importo originariamente dovuto si aggiungeranno anche gli interessi di mora (ed eventuali somme aggiuntive per crediti di natura previdenziale calcolati sul solo tributo) previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori.
Tali interessi si applicano giornalmente sulle somme richieste, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.
La tabella riepiloga le modifiche normative che sono intervenute dal 2012 ad oggi sull’aggio e gli oneri di riscossione:
Pagamento della cartella | Oneri di riscossione per i carichi affidati dal 1/01/2016 |
Aggio per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015 |
Aggio dal 1/01/2009 per i ruoli emessi fino al 31/12/2012 |
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Entro 60 giorni dalla notifica | 3% a carico del debitore e il restante 3% a carico dell’ente creditore | 4,65% a carico del debitore e il restante 3,35% a carico dell’ente creditore | 4,65% a carico del debitore e il restante 4,35% a carico dell’ente creditore |
Dopo 60 giorni dalla notifica | 6% a carico del debitore | 8% a carico del debitore | 9% a carico del debitore |
Gli interessi di mora, applicati per legge su cartelle e avvisi non pagati entro la scadenza, sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sulla base della media dei tassi bancari attivi. Le somme incassate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) a questo titolo vengono riversate interamente all’ente creditore.
La tabella riepiloga le modifiche che sono intervenute dal 1999 ad oggi sugli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Tasso | Decorrenza | Provvedimento |
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4,2% semestrale | 01/01/1999 | Decreto Ministero delle finanze del 25.02.1999 |
8,4000% | 01/01/2000 | Decreto Ministero delle finanze del 28.07.2000 |
6,8358% | 01/10/2009 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 124741 del 04.09.2009 |
5,7567% | 01/10/2010 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 124566 del 07.09.2010 |
5,0243% | 01/10/2011 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 95314 del 22.06.2011 |
4,5504% | 01/10/2012 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 104609 del 17.07.2012 |
5,2233% | 01/05/2013 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 27678 del 04.03.2013 |
5,1400% | 01/05/2014 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 51685 del 10.04.2014 |
4,8800% | 15/05/2015 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 59743 del 30.04.2015 |
4,1300% | 15/05/2016 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 60535 del 27.04.2016 |
3,50% | 15/05/2017 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 66826 del 04.04.2017 |
3,01% | 15/05/2018 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 95624 del 10.05.2018 |
2,68% | 01/07/2019 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 148038 del 23.05.2019 |