Rimodulati i termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020 e mantenere i benefici del “Saldo e stralcio”; per quelle del 2021 c’è tempo fino al 30 novembre. Scopri di più
Nell’ambito delle misure introdotte dalla Legge n. 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, l’art. 1-sexies, pur non modificando le date di scadenza originariamente previste nella “Comunicazione delle somme dovute” del “Saldo e stralcio”, ha fissato nuovi termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020 e mantenere i benefici della definizione agevolata. Per il versamento delle rate 2021 c’è tempo fino al 30 novembre.
Vediamo nel dettaglio le misure introdotte.
Scadenza delle rate 2020 non ancora versate
Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici del “Saldo e stralcio”, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:
- 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 31 marzo 2020;
- 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. A titolo esemplificativo, per la scadenza del 30 settembre 2021, il pagamento potrà essere effettuato entro il 5 ottobre 2021.
Scadenza delle rate 2021
Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019 e del 2020, il termine “ultimo” per pagare quelle in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre.
Anche in questo caso, per mantenere i benefici del “Saldo e stralcio”, entro il termine previsto dalla Legge n. 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.
Attenzione
Se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
I soggetti decaduti dal “Saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.
La medesima possibilità è stata altresì prevista anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e Rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.
Se vuoi chiedere una “rateizzazione” vai alla sezione dedicata.