MISTERBIANCO – Carmelo Santapaola è candidabile. Una candidabilità in “astratto” ribadita dalla Corte d’appello di Catania (sezione civile), che è entrata nel merito del ricorso – respingendolo – presentato dal ministero dell’Interno circa la non partecipazione al voto per l’ex vicesindaco di Misterbianco.
Lo sfondo
La vicenda rientra tra i provvedimenti connessi allo scioglimento del Comune per le presunte infiltrazioni mafiose. Scioglimento deciso dal governo sulla scorta dell’inchiesta Revolution Bet che portò, nel 2018, lo stesso Santapaola ai domiciliari. L’ex amministratore etneo è attualmente imputato, invece, per associazione per delinquere semplice finalizzata al gioco on line illecito e presunta intestazione fittizia di un centro scommesse gestito dai Placenti di Lineri (suoi cugini).
Il caso
La vicenda della possibilità di concorrere alle elezioni ha seguito invece un altro iter. Carmelo Santapaola è stato destinatario, nel marzo 2021, del provvedimento emesso dal Tribunale di Catania, con cui è stata dichiarata la sua incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione Sicilia, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso per infiltrazione mafiosa del Comune di Misterbianco.
Contro tale provvedimento, il Ministero dell’Interno ha proposto reclamo, chiedendo che nei confronti del Santapaola venisse dichiarata, invece, l’incandidabilità “alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso”, in applicazione del Decreto Salvini. Un provvedimento assai più massiccio, insomma.
La Corte d’Appello
Il verdetto della Corte d’Appello di Catania è arrivato lo scorso luglio. Accogliendo le argomentazioni difensive esposte dal legale Alessandro Corradi, difensore di Santapaola, i togati hanno aderito all’orientamento secondo cui la norma che dispone l’incandidabilità degli amministratori coinvolti nello scioglimento dell’ente ha natura di sanzione amministrativa a carattere punitivo e, come tale, non applicabile ai fatti accaduti prima dell’entrata in vigore del Decreto Salvini (ottobre 2018).
“Dunque – dichiara Corradi – Carmelo Santapaola, al netto delle valutazioni personali circa il suo futuro impegno in politica, potrà concorrere alle prossime elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo, nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali”.