Formazione professionale, perché Monterosso è stata assolta dal peculato - Live Sicilia

Formazione professionale, perché Monterosso è stata assolta dal peculato

Patrizia Monterosso
Il processo riguardava i cosiddetti “extrabudget”

PALERMO – Il reato di peculato “non è ravvisabile nei casi in cui l’interesse privato dell’agente e quello istituzionale dell’ente siano sincroni e sovrapponibili, non risultando in alcun modo contrastanti”. Ecco perché la Cassazione ha assolto, lo scorso giugno, Patrizia Monterosso, ex segretario regionale della Regione. Il ricorso della procura generale di Palermo è stato dichiarato inammissibile. Il processo riguardava i finanziamenti oltre la soglia prevista dai piani regionali per la formazione professionale. I cosiddetti “extrabudget”.

L’avvocato Roberto Mangano

Monterosso, oggi direttrice della Fondazione Federico II, chiese con una diffida che venissero bloccati i finanziamenti agli enti. Una forma di compensazione prevista, ha sempre spiegato il legale della difesa, l’avvocato Roberto Mangano. In realtà è anche stato stabilito che la procedura del recupero delle somme si era già conclusa nel mese di aprile 2013 mediante lo strumento tecnico contabile dei ‘mandati verdi’ e quindi in un momento largamente antecedente a quello dell’invio della diffida (che è dell’ottobre successivo, ndr).

Per potere contestare il reato, si legge ancora nella motivazione della Cassazione, “è necessario che il pubblico agente abbia impiegato le risorse – di cui aveva la disponibilità per le finalità pubbliche istituzionalmente previste – ai fini del soddisfacimento di finalità private, individuali, traendo cioè un vantaggio personale. Non è difatti configurabile l’appropriazione – necessaria ad integrare il delitto in esame – nell’ipotesi in cui la disposizione di risorse pubbliche avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma pur sempre nell’ambito delle attribuzioni del ruolo istituzionale svolto dall’agente pubblico in virtù delle norme organizzative dell’ente, perché in questa situazione permane la connessione fra la res ed il dominus e, quindi, la legittimità del possesso”.


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