Giuseppe Graviano, detenuto al 41 bis nel carcere di Terni, può riavere e leggere tre libri che gli erano stati ritirati. Sono due volumi della collana sulla mafia de “La Gazzetta dello Sport” (uno sulla storia di Cosa Nostra e l’altro su Totò Rina), e il libro “A colloquio con Gaspare Spatuzza” della sociologa Alessandra Dino.
Libri “pericolosi”
La Corte di appello aveva intravisto il pericolo “di acquisire da essi informazioni e notizie che potevano essere utilizzate per elaborare strategie ed impartire disposizioni nell’ambito del contesto mafioso di appartenenza per come riconosciuto in precedenti giudizi”.
La considerazione di partenza è che “giornali e stampa in genere siano molto spesso usati dai ristretti quali veicoli per comunicare illecitamente con l’esterno, così ricevendo o inviando messaggi in codice (ma anche in chiaro: come conoscere i fatti criminali riportati dai giornali
specie del territorio di provenienza) che da un lato non interrompono (ma possono anche alimentare) le comunicazioni di tipo criminale, dall’altro costituiscono concreti pericoli per l’ordine interno degli istituti”.
Ha ragione Graviano
La difesa di Graviano ha spiegato che i tre libri sono stati acquisiti all’interno dell’istituto di detenzione (condizione necessaria affinché non scatti la censura per i detenuti più pericolosi) e che nel provvedimento mancasse qualsiasi indicazione specifica su eventuali pericolosi. Lo stesso competente magistrato di sorveglianza aveva dato il via libera alla lettura.
La Cassazione ha dato ragione al boss di Brancaccio: “Il provvedimento impugnato non
ha spiegato (se non in modo apodittico) le concrete e specifiche ragioni per le quali, dall’utilizzo di essi, deriverebbe un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica avendo soltanto effettuato un generico riferimento alla possibilità di acquisire informazioni e notizie sulle vicende trattate che potrebbero essere utilizzate per elaborare strategie ed impartire disposizioni nell’ambito del contesto mafioso di appartenenza senza alcuna specifica indicazione al riguardo,
considerato anche lo speciale regime al quale è sottoposto l’odierno ricorrente”.