ll sequestro del gioielliere, Graviano non deve pagare altri danni

ll sequestro Fiorentino e i “danni” che Graviano non deve pagare

Giuseppe Graviano
Il boss di Brancaccio è uno dei colpevoli ma il caso è chiuso

PALERMO – La Cassazione chiude per sempre la vicenda del sequestro del gioielliere Claudio Fiorentino. I supremi giudici dicono no ad un’ulteriore richiesta di risarcimento danni da parte dei parenti. I parenti dell’imprenditore avevano citato il boss di Brancaccio, Giuseppe Graviano, e il ministero dell’Interno (fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di tipo mafioso) per ottenere i danni patrimoniali. In particolare, gli interessi obbligazionari perduti su investimenti che furono estinti per pagare il riscatto.

Era il 1985 quando un commando attese che Fiorentino uscisse in auto dalla villa di Fondo Anfossi a Mondello. Fu bloccato da quattro uomini a bordo di un’Alfa Sud. Uno di loro scese con in mano una paletta delle forze dell’ordine. Lo incappucciarono per trasferirlo prima in un magazzino e poi in una porcilaia. Due anni di prigionia e stenti.

I collaboratori di giustizia spiegarono che le estorsioni non bastavano più e Cosa Nostra fece cassa violando la regola che vietava i sequestri di persona. Le famiglie mafiose si spartirono il bottino: cinque miliardi di lire. Furono pagati in due tranche, la prima per mano di un parente. La seconda con l’intermediazione di padre Antonino Severino, morto nel 2020, per molti anni parroco di Maria Santissima dell’Assunta a Valdesi. Di recente un boss intercettato spiegava che i soldi erano arrivarti ai detenuti.

Per il rapimento sono stati condannati con pene fino a 30 anni di carcere boss come Antonino Geraci, Bernardo Provenzano, Nino Madonia, Giuseppe Lucchese e Giuseppe Graviano. Per chiedere un risarcimento bastava citare uno solo di essi. Al capomafia ergastolano di Brancaccio lo Stato ha confiscato i beni. Sulla carta non ha altre proprietà. Da qui l’esigenza di attingere al fondo.

I Fiorentino hanno già ottenuto un risarcimento. Ora i giudici scrivono che “a un unico fatto lesivo,
pur produttivo di diverse possibili conseguenze dannose, deve far seguito un unico, contestuale, accertamento di tutti i danni
conseguenza che la parte assuma di aver subito, non potendo
neppure utilmente formulare la riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento”.

“Una volta proposta ed esaminata la domanda per l’accertamento delle conseguenze di quell’illecito – scrivono i giudici – un’altra domanda non può più essere avanzata, anche se non di tutti i danni conseguenza dell’unico evento lesivo si è chiesto il risarcimento nella prima causa”.


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