M5s e Pd: "Irregolare elezione di Leonardo Burgio a sindaco"

M5s e Pd a Regione: “Invalidare voto a Serradifalco”

Leonardo Burgio
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Di Paola e Safina scrivono anche a Comune e prefetto: "Irregolare l'elezione di Burgio"
IL CASO
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L’elezione del nuovo sindaco di Serradifalco (Caltanissetta) rischia di trasformarsi in un caso politico e giuridico. Il vice presidente dell’Ars e coordinatore regionale del M5s Nuccio Di Paola e il deputato regionale Dario Safina (Pd) contestano la validità della consultazione che ha portato alla riconferma di Leonardo Burgio per un terzo mandato consecutivo.

I due esponenti politici hanno trasmesso un documento alla Regione Siciliana, al Comune e alla Prefettura sostenendo che l’elezione sarebbe incompatibile con la normativa elettorale vigente per gli enti locali siciliani. Secondo la loro interpretazione, la proclamazione del sindaco dovrebbe essere annullata e l’amministrazione affidata a un commissario.

Leonardo Burgio rieletto sindaco, il nodo del terzo mandato

“Il sindaco neoeletto ha già svolto due mandati consecutivi immediatamente precedenti alla presente tornata elettorale – scrivono – In base all’ordinamento degli enti locali vigente nella Regione siciliana vige un limite rigido al terzo mandato consecutivo per i comuni sopra i 5000 abitanti, salvo specifiche deroghe non applicabili al caso di specie”.

Di Paola e Safina evidenziano inoltre che la recente pronuncia della Corte Costituzionale relativa alla Valle d’Aosta non sarebbe applicabile alla Sicilia, poiché l’Isola dispone di una specifica autonomia legislativa in materia elettorale. I due parlamentari ricordano inoltre che, prima delle amministrative, l’Ars aveva respinto una proposta di modifica normativa finalizzata proprio all’introduzione del terzo mandato.

La questione delle dichiarazioni presentate

Nel documento viene richiamata anche la modulistica ufficiale predisposta dal Dipartimento delle Autonomie Locali per la presentazione delle candidature: “Nella modulistica per la presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature a sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, predisposta dal dipartimento delle Autonomie Locali è previsto esplicitamente che il candidato alla carica di sindaco debba dichiarare ‘di non aver superato il limite di mandati fissato dall’art. 3, comma 3, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7’. Pertanto delle due l’una: o il neoeletto sindaco ha dichiarato il falso, o ha omesso di produrre la dichiarazione”.

Anche il quorum finisce sotto esame

La contestazione riguarda anche la validità della consultazione sotto il profilo dell’affluenza alle urne. I due deputati richiamano le disposizioni che regolano i casi in cui è presente un solo candidato e il calcolo degli elettori residenti all’estero.

“Dai dati ufficiali dello scrutinio emerge che l’affluenza alle urne è rimasta al di sotto della soglia critica richiesta per la validità della consultazione in presenza di un solo candidato (35,13%), con precisazione da parte degli uffici regionali che ‘per i comuni dove è stato presentato un solo candidato sindaco, ai fini del raggiungimento del quorum del 50% dal numero degli elettori totali sono stati detratti gli iscritti all’Aire“, recita nel documento.

Per Di Paola e Safina “il mancato raggiungimento del quorum determina per legge la nullità e l’inefficacia dell’intera tornata elettorale, impedendo la regolare costituzione degli organi democratici del Comune”.


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