Palermo, mafia: condannati i boss di Brancaccio-Ciaculli

Dal boss del bacio in bocca a Folonari: condanne definitive. Il caso parti civili

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Processo ai mafiosi di Brancaccio-Ciaculli

PALERMO – Le condanne dei boss di Brancaccio e Ciaculli diventano definitive. Così come l’esclusione dal risarcimento dei danni di diverse associazioni costituite parte civile.

La sentenza della seconda sezione della Cassazione, presieduta da Sergio Beltrani, è stata emessa lo scorso fine marzo e ora sono state depositate le motivazioni.

Le offese a Falcone e Borsellino

Il processo vedeva imputati boss e gregari del mandamento di Ciaculli-Brancaccio. In appello la pena più alta – 20 anni di carcere – era stata inflitta a Maurizio Di Fede, boss della famiglia di Roccella, ma in continuazione con una precedente condanna. Il capomafia non ha fatto ricorso ai supremi giudici.

“Noi non ci immischiamo con Falcone e Borsellino”, diceva Di Fede alla mamma di una bimba che voleva partecipare alle manifestazioni organizzate dalla scuola in memoria dei giudici assassinati dalla mafia.
Condanna definitiva anche per Giuseppe Greco (12 anni, 10 mesi e 20 giorni), che del mandamento avrebbe preso le redini quando fu arrestato il cugino Leandro. Il padre di Giuseppe era Salvatore Greco, soprannominato il senatore per la sua capacità di dialogare con i politici, fratello di Michele, il “papa” di Cosa Nostra.

Le altre condanne definitive dei boss di Brancaccio

Queste le altre pene definitive: Girolamo Celesia 20 anni (in continuazione con precedenti condanne, 14 anni e due mesi per questo processo), Giovanni Di Lisciandro 13 anni, 11 mesi e 10 giorni (in continuazione con una precedente condanna), Raffaele Favaloro 5 anni e 4 mesi, Salvatore Gucciardi 13 anni e 4 mesi, Stefano Nolano 12 anni, Onofrio Palma 10 anni, Angelo Vitrano 14 anni, 7 mesi e 10 giorni (in continuazione con una precedente condanna), Giuseppe Giuliano 13 anni e 4 mesi di carcere (in primo grado era stato assolto, poi la Corte di Appello ribaltò il verdetto).

Annullata con rinvio la condanna di Rosario Montalbano (9 anni e 10 mesi) che va rivalutata sulla base della sua collaborazione con la giustizia.

“Folonari” e il “dottore”

“Gli è stato detto tempo fa, quando è sceso il dottore di preoccuparsi della sua zona…”, diceva Giuseppe Greco. Qualcuno stava provando, nel gennaio 2020, a rivendicare maggiore potere. Quel qualcuno era stato “Folonari”. Faccenda delicata quella di Brancaccio tanto da rendere necessario l’intervento del “dottore”, Giuseppe Guttadauro: arrestato, condannato, di nuovo arrestato e di nuovo condannato. Guttadauro è tornato libero per fine pena.

Il caso delle parti civili

Sul tema delle parti civili, accogliendo la tesi degli avvocati Vincenzo Giambruno, Alesandro Martorana e Davide Cangemi, i supremi giudici hanno stabilito che “la motivazione della sentenza impugnata risulta nella sostanza carente, essendo del tutto insufficiente ad evidenziare la effettiva sussistenza dei danni-eventi lamentati dalle predette parti civili il generico riferimento all’operatività dei predetti enti in Palermo, senza che risulti dimostrato quando essi erano operativi (se alla data dei fatti, prima o dopo), con quali concrete finalità, con quali concrete modalità e con quali concreti effetti”.

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Ed ancora: “Il giudice non può limitarsi a confermare la condanna generica dell’imputato senza esaminare le predette censure (sull’erroneo presupposto che tale statuizione non vincoli il giudice civile, che avrebbe il potere- dovere di accertare ex novo non soltanto la misura, ma anche la stessa esistenza del danno la cui liquidazione gli sia stata rimessa), perché la sentenza di condanna generica al risarcimento, pronunziata in sede penale ha effetti di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, limitatamente all’accertamento, in essa implicitamente contenuto, del danno”.

Diverso è il caso del Comune di Palermo che “può essere considerato danneggiato dal delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, in quanto tale reato certamente cagiona un pregiudizio, di carattere patrimoniale e no, almeno all’immagine della città ed allo sviluppo del turismo e delle attività produttive di essa, con conseguente lesione di interessi propri, giuridicamente tutelati, dell’ente che della collettività danneggiata ha la rappresentanza”.


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