Alcol e droga alla guida: sanzioni pesanti e occhio alle aggravanti - Live Sicilia

Alcol e droga alla guida: sanzioni pesanti e occhio alle aggravanti

L'accertamento medico non è indispensabile

Il consumo (smodato) di alcol e l’assunzione di stupefacenti generano, da sempre, allarme. A prescindere dalle ripercussioni sulla propria salute, chi beve troppo oppure fa uso di droghe rischia di mettere a repentaglio quella altrui, specialmente se – in stato di alterazione – si mette al volante.

Le cronache sono purtroppo piene di notizie che lo confermano. Proprio per prevenire il verificarsi delle più gravi tragedie stradali, il legislatore ha adottato una disciplina sanzionatoria piuttosto severa. Mettiamo per un attimo da parte l’ipotesi in cui si verifichi un incidente nel quale qualcuno muoia o si faccia male: in questi casi, come sappiamo, esistono i reati di omicidio e lesioni stradali.

La legge

Consideriamo, invece, la situazione di chi venga sorpreso alla guida sotto l’effetto dell’alcol o di stupefacenti. La sua sorte è decisa dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada: il primo dei due punisce chi guida ubriaco, con sanzioni che spaziano da quella amministrativa per chi ha un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, a quella penale dell’arresto fino a un anno più l’ammenda fino a 6.000 euro per chi supera gli 1,5 g/l.

Le sanzioni

In quest’ultimo caso, oltre alla sospensione della patente – che si applica in qualsiasi ipotesi, anche la più lieve – si dice addio anche all’auto, che sarà confiscata (quindi non la si riavrà più indietro) tranne nel caso appartenga a una persona diversa dal contravventore. Per coloro che, invece, venissero trovati alla guida sotto l’effetto di droghe ci pensa l’art. 187 CdS con sanzioni paragonabili a quelle più gravi previste in caso di ubriachezza.

Le aggravanti

Queste ultime, infine, verranno applicate anche a chi si rifiutasse di sottoporsi agli accertamenti utili a verificare se è sotto l’effetto di alcol o stupefacenti. Il sistema sanzionatorio che abbiamo appena riassunto si completa con una miriade di aggravanti. Sulla pena inciderà l’aver provocato un incidente e l’essere stati colti alla guida in orario notturno (dopo le ore 22 e prima delle 7 del mattino seguente). Aggravano la pena anche l’età inferiore a ventuno anni, l’avere conseguito la patente da meno di tre anni e l’esercitare l’attività lavorativa di trasporto di cose o persone. Chiarissimo il senso di queste disposizioni, che mirano a scoraggiare i più giovani – frequentemente coinvolti nelle stragi del sabato sera – oppure
coloro che per mestiere devono mettersi alla guida di un automezzo.

L’accertamento medico

L’applicazione di queste norme nelle aule di giustizia, scappatoie processuali a parte, è improntata a pochi, ma costanti principi interpretativi. Il più importante di tutti è quello secondo cui l‘accertamento medico non è indispensabile per sanzionare il contravventore. Il giudice, infatti, potrebbe ricavare la prova dell’ubriachezza o dell’utilizzo di stupefacenti da qualsiasi altro indizio: anche dalla testimonianza del carabiniere o del poliziotto che riferisce di avere osservato nel comportamento del conducente segni inequivocabili di alterazione.

E così i verbali del processi sono pieni di riferimenti all’alito vinoso, all’eccessiva loquacità oppure a barcollamenti, stati​ confusionali e chi più ne ha, più ne metta. Meglio prevenire che curare: un po’ di accortezza è sufficiente per non finire davanti a un tribunale. Chi vuole bere, non guidi. E viceversa.​

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