CATANIA – Il Tar di Catania ha ritenuto legittima l’aggiudicazione dell’appalto, per il Comune di Caltagirone, nel Catanese, del servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani randagi a favore della D.V. srl, società con sede a Gela, nel Nisseno.
La vicenda
Nell’aprile 2024 il Comune di Caltagirone ha indetto una procedura di gara aperta per l’affidamento per la durata di un anno del servizio di cattura, ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà del Comune.
A presentare offerta due società: la V.Srl. U., con sede a Caltagirone, che presentava un ribasso dello 0,27% sul prezzo a base d’asta; e, appunto, la società D.V., che presentava un’offerta al ribasso del 2,10%, aggiudicandosi così l’appalto.
Ritenendo illegittima l’aggiudicazione della gara disposta in favore della società gelese, è stato presentato ricorso a Tar, chiedendo l’annullamento della delibera di aggiudicazione, oltre il risarcimento del danno per l’asserita perdita dell’appalto.
In particolare, a sostegno del ricorso proposto, sostenevano che la società aggiudicataria al momento della presentazione dell’offerta non disponeva di tutti i posti necessari per ospitare i cani (125) presso la propria struttura.
La difesa
Contro tale azione legale si costituivano in giudizio, sia la società gelese aggiudicatrice, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, sia il Comune di Caltagirone, difeso dal legale Giovanni De Nigris.
In particolare, Rubino e Valenza hanno rilevavano l’infondatezza del ricorso, eccependo altresì in giudizio che la struttura aggiudicataria del servizio di ricovero e cattura di cani randagi, nelle more dell’espletamento della gara, aveva presentato al Comune di Butera la segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione di un rifugio capace di ospitare ben 503 cani e, dunque, anche i 125 cani randagi di proprietà del Comune di Caltagirone e oggetto della procedura di appalto in questione.
La sentenza
Con sentenza del 4 ottobre scorso, condividendo le argomentazioni difensive, il Tar ha osservato che, in base alla normativa di riferimento e al bando di gara, la disponibilità della struttura di ospitare i cani randagi previsti dal bando costituiva un “requisito di esecuzione”.
Ovvero: una condizione che assume rilievo ai soli fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’aggiudicatario e non incidente sulla fase di valutazione dell’ammissibilità delle offerte.
Il Tar ha quindi ritenuto che, in ogni caso, la contestata dichiarazione non avrebbe avuto in alcun modo influenza sulla decisione della stazione appaltante e, conseguentemente, ha rigettato il ricorso proposto dalla società V. srl.