Economia

Cartelle esattoriali e pace fiscale: cosa cambia, testo integrale PDF

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25 Dicembre 2022, 08:49

5 min di lettura

ROMA – Cartelle esattoriali, pace fiscale e rottamazione quater. Ecco il testo integrale della manovra di governo e la spiegazione, punto per punto, di quanto avverrà nei prossimi mesi

Ravvedimento speciale

Sarà possibile effettuare un ravvedimento speciale, che vale solo per “le sole dichiarazioni validamente presentate gli effetti del cd. ravvedimento speciale, che consente di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile”.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

La manovra inserisce il comma 12-bis, in materia di definizione agevolata delle controversie e relativi effetti sul processo tributario.

Con le modifiche ai commi 1, 3. 4, 5 e 6 la definizione agevolata è estesa anche alle controversie in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il novellato comma 12 mantiene ferma la sospensione della controversia, condizionata all’apposita richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, fino al 10 luglio 2023, ponendo in capo al contribuente l’obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Con le modifiche in esame viene eliminata la disposizione che prevede, come conseguenza del deposito, l’ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2024; l’introdotto comma 12-bis, in luogo della predetta ulteriore sospensione del processo, dispone che al deposito della documentazione richiesta dalle norme il processo è dichiarato estinto (con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione) e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado.

L’integralmente sostituito comma 15, in luogo di disciplinare le fasi successive all’eventuale prolungamento della sospensione del processo, prevede:

  • –  che l’eventuale diniego della definizione sia impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione;
  • –  che il predetto diniego sia motivo di revocazione del provvedimento di estinzione per adesione alla definizione agevolata;
  • –  che la revocazione sia chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego.

Stralcio fino a mille euro affidati alla riscossione da 2000 al 2015

La manovra proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 la data rilevante per l’annullamento automatico dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e chiarendo che tale annullamento opera con riguardo ai carichi affidati da amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali.

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Sostituisce il comma 6, che nella formulazione originaria dispone l’estensione dell’annullamento automatico agli enti di previdenza privati. Con le modifiche in esame si stabilisce che, per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati) l’annullamento automatico disciplinato dalle norme in esame opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non opera per quanto dovuto a titolo di capitale e al quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali importi restano integralmente dovuti.

Introduce il comma 6-bis, che reca una specifica disciplina dell’annullamento automatico per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali). In relazione ai predetti debiti l’annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, le quali restano integralmente dovute.

Introduce il comma 6-ter, che consente agli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati) di non applicare le disposizioni speciali relative all’annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative (di cui al comma 6 e, conseguentemente, quelle del comma 6-bis), con provvedimento emanato entro il 31 gennaio 2023 stabilendo anche il regime di pubblicità del provvedimento e le modalità di comunicazione all’agente della riscossione.

Introduce il comma 6-quater, che prevede che dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data del 31 marzo 2023 è comunque sospesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti di cui ai commi 6 e 6-bis e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora.

Cartelle esattoriali affidate entro il giugno 2022

Modifica il comma 16, che disciplina le esclusioni dalla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. rottamazione delle cartelle).

Con la soppressione della lettera e) del comma 16 la cd. rottamazione viene estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Modifica di conseguenza il comma 17, che disciplina la cd. rottamazione delle violazioni del codice della strada. Il novellato comma 17 chiarisce che la definizione agevolata (limitata a somme dovute per interessi e aggio) opera per le sanzioni amministrative in generale, ivi incluse quelle da violazione del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

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25 Dicembre 2022, 08:49

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