Il Tribunale di Catania ha condannato l’ospedale Garibaldi al pagamento di circa 2 milioni di euro in favore dei familiari di un giovane padre, morto all’età di 29 anni dopo un intervento chirurgico.
Il decesso nel 2016
La notte tra il 27 e il 28 gennaio 2016, il paziente, in buone condizioni di salute, viene ricoverato d’urgenza con diagnosi di appendicite acuta con peritonite. L’intervento chirurgico viene eseguito senza apparenti complicazioni. Nelle ore successive, il giovane lamenta forti dolori post-operatori. Gli viene somministrata mezza fiala di Toradol per via endovenosa.
Pochi minuti dopo il paziente perde conoscenza, va in arresto cardiaco e, nonostante i tentativi di rianimazione, muore alle 4:25 del mattino. Lascia la moglie, di soli 23 anni, e due bambine in tenerissima età: una di appena 20 mesi e l’altra di soli 4 mesi.
Dall’analisi della cartella clinica emerge che nonostante il giovane fosse monitorato e avesse manifestato sintomi critici post-operatori la prima verifica del ritmo cardiaco è avvenuta 15 minuti dopo l’arresto cardiaco.
Cosa hanno scritto i periti
Secondo i periti, un intervento entro i primi minuti avrebbe garantito al giovane una probabilità di sopravvivenza superiore al 50%. La perizia ha stabilito che “qualora si fossero applicate correttamente le raccomandazioni previste dalla più accreditata letteratura scientifica e dalle linee guida sul trattamento dell’arresto cardiaco, si sarebbe potuto evitare il decesso con elevato grado di probabilità”.
Il ritardo nell’attivazione delle procedure di emergenza, la mancata immediata valutazione del ritmo cardiaco e, soprattutto, l’omesso utilizzo del defibrillatore avrebbero inciso in modo causale sull’esito fatale.
I legali dei familiari del giovane morto in ospedale
La sentenza del giudice Giovanni Cariolo della quinta sezione civile ribadisce un principio chiave in materia di responsabilità medica: la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale non solo per l’atto chirurgico in sé, ma anche — e soprattutto — per la corretta sorveglianza e gestione del paziente nella fase post-operatoria. Un dovere che, nel caso di specie, è stato ritenuto violato in modo grave.
“In corsia c’era un paziente in arresto cardiaco. Ma di una defibrillazione non c’è traccia”, sottolinea l’avvocato Raimondo Cammalleri del Foro di Palermo, che ha assistito i genitori e la sorella del giovane morto in ospedale assieme a Rossella Danile,
“È questo uno dei passaggi più rilevanti che emerge dalla sentenza: nessuna scarica elettrica, nessun utilizzo del defibrillatore, nonostante si trattasse di un presidio salvavita decisivo. Se il defibrillatore era disponibile, perché non è stato utilizzato? E se non lo era, perché nessuno lo ha segnalato? – aggiunge il legale -. Purtroppo oggi non serve più sapere se il dispositivo fosse rotto o assente; ciò che conta è che non è stato usato quando la vita di un ragazzo era appesa a un filo”.
“Questa sentenza rappresenta un risultato straordinario non solo per la famiglia”, dichiara con soddisfazione l’avvocato Rossella Danile del Foro di Catania, che ha assistito la vedova e le piccole figlie. Che aggiunge: “Non si tratta solo di un risarcimento economico, per quanto rilevante: è il riconoscimento della dignità di una famiglia distrutta da errori che potevano e dovevano essere evitati. L’importo del risarcimento, superiore ai 2 milioni di euro, è significativo e testimonia la gravità delle conseguenze di questa tragedia. Due bambine sono cresciute senza padre, una giovane donna è rimasta vedova a 23 anni, una famiglia è stata distrutta. Il riconoscimento economico è proporzionato all’enormità del danno subito “.
La linea difensiva dell’ospedale
Non è passata la linea difensiva dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi, secondo cui “la consulenza tecnica richiamata dagli attori nel diverso giudizio era inidonea, affetta da gravi lacune scientifiche e contraddetta dai rilievi dei consulenti di parte; non vi era prova che il decesso fosse riconducibile a una fibrillazione ventricolare evitabile mediante defibrillazione, né che la mancata defibrillazione avesse incidenza causale”. E infine che “gli esiti istopatologici non consentivano di diagnosticare una cardiomiopatia ipertrofica né una aritmia ventricolare, rendendo la causa della morte non determinabile con certezza scientifica.
L’azienda: “La pronuncia è affetta da vizi”
“Sulla scorta di una disamina approfondita – spiega la Direzione strategica dell’ospedale Garibaldi – della sentenza e degli atti di causa la pronuncia è affetta da vizi di natura sia procedurale che sostanziale per le quali l’azienda ha già dato mandato ai legali di proporre tempestivo appello. Invero, in disparte ogni valutazione sull’errata applicazione delle norme e sul nesso di causalità, la decisione è frutto di un travisamento di prove documentali per le quali l’azienda nel corso giudizio ha regolarmente dimostrato che nel reparto era presente il defribillatore, ma soprattutto che il paziente era affetto da patologia cardiaca strutturale, rimasta silente e non diagnosticata prima del ricovero, che ha rappresentato una concausa naturale, preesistente e indipendente dalla condotta dei sanitari”.

