CATANIA – Respinti. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, nella sezione staccata di Catania, si è pronunciato contro i ricorsi presentati dal Circolo canottieri Jonica e, successivamente, da Legambiente Catania, contro il provvedimento dell’Assessorato regionale Territorio ambiente che concede l’estensione della concessione demaniale sul porticciolo di Ognina.
Il dispositivo
Via libera, a meno di appello dunque, al progetto di ampliamento de La Tortuga srl, che prevede la realizzazione di “approdi” nello specchio d’acqua di fronte la chiesa del borgo marinaro cantato da Verga.
Sul quale si sono levate voci di protesta, comprese quelle dell’amministrazione comunale che ha chiesto alla Regione di annullare il provvedimento rilasciato in autotutela. Nelle oltre 40 pagine della sentenza, i giudici respingono punto per punto l’oggetto del ricorso dei Canottieri – rappresentati dall’avvocato Carmelo Barreca – affermando come, di fatto, gli atti dell’assessorato siano legittimi e quindi non vi sia sussistenza per chiedere un annullamento.
La Conferenza dei servizi
Parte della sentenza del Tar viene dedicata alla “Conferenza dei servizi”, che l’Assessorato regionale ha convocato il 19 aprile 2022 “la quale è stata chiusa con determinazione di conclusione positiva”, il 16 settembre 2022. Successivamente, il 9 maggio 2023, l’Assessorato “ha disposto la revoca in autotutela della precedente determinazione conclusiva della prima conferenza di servizi” – si legge.
Nel corso della Conferenza del 2023, tutti i presenti esprimono parere favorevole. “Non può non rilevarsi – scrivono i giudici – che nessuna delle Amministrazioni partecipanti alla riunione del 31.05.2023 abbia espresso una posizione “negativa” in ordine all’oggetto della conferenza, non potendosi ritenere che dalle prescrizioni riportate dai soggetti pubblici intervenuti (e, nello specifico, dalla Capitaneria di Porto) potesse farsi discendere una posizione rispetto a cui la determinazione conclusiva dei lavori si sia posta concretamente in contrasto”.
La posizione del Comune
Secondo quanto riportato nel ricorso – e affermato anche dal sindaco Trantino nel chiedere la revoca in autotutela da parte della Regione – il Comune avrebbe dato parere vincolato. Lo ha fatto però nella prima conferenza; alla seconda invece, non si è presentato.
“Con specifico riguardo al secondo motivo di ricorso – si legge nella sentenza – il Collegio ritiene che, operando in coerenza con il dato normativo di riferimento, l’Assessorato regionale procedente abbia correttamente attribuito alla mancata partecipazione alla riunione del 31.05.2023 da parte del Comune di Catania valore di assenso senza condizioni”.
E ancora “Non partecipando alla predetta riunione e non chiedendone il rinvio nei termini di legge – prosegue l’atto – il Comune di Catania ha perduto la possibilità di manifestare la propria posizione nella sede procedimentale a ciò riservata per legge, a nulla rilevando, il successivo scambio di note a cui l’Assessorato procedente e il Comune etneo hanno dato seguito dopo l’adozione della determinazione conclusiva della conferenza decisoria”.
Non solo: la mancata partecipazione alla conferenza da parte di un rappresentante di Palazzo degli elefanti, ha reso nulla anche la contestazione, avanzata dal Comune e inserita nel ricorso, che l’ampliamento della concessione contrasterebbe con i progetti dell’amministrazione su Ognina.
“L’espletamento del concorso di progettazione nell’ambito della linea d’intervento della Rigenerazione Urbana del Borgo di Ognina non è stato reso noto dal Comune etneo nella sede ove avrebbe dovuto essere portato a conoscenza dell’Amministrazione procedente, ossia la riunione della conferenza di servizi del 31.05.2023, a cui non ha preso parte alcun rappresentante dell’Ente locale” – riporta ancora la sentenza.
Il via libera al progetto
Insomma, l’Assessorato, “ha adottato la determinazione di conclusione positiva della conferenza, prendendo atto che “…il Comune di Catania non ha partecipato alla conferenza sincrona e che lo stesso si era espresso favorevolmente con parere acquisito al n° 44234 di protocollo in data 15/06/2022” e considerati “...acquisiti i pareri delle Amministrazioni coinvolte (…)”, ha rilevato che “…le condizioni e le prescrizioni contenute negli atti e nei pareri acquisiti dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza (…)”.
Da qui, il via libera all’ampliamento della concessione. “Ricostruito analiticamente l’iter procedimentale che ha condotto all’adozione del provvedimento autorizzatorio impugnato, il Collegio ritiene che l’operato dell’Amministrazione regionale procedente non possa essere censurato alla luce delle presunte illegittimità dedotte dalla parte ricorrente con i primi due motivi di ricorso” – scrivono i giudici.
La Capitaneria di Porto
Anche in relazione ai rilievi della Capitaneria di porto, il Tar sostiene che “Le predette considerazioni conducono a ritenere che l’atto di assenso sottoposto a condizioni (o meglio, a prescrizioni) espresso dalla Capitaneria di Porto nell’ambito della conferenza di servizi tenutasi il 31.05.2023 sia stato preso adeguatamente in carico dall’Assessorato regionale che resiste in giudizio”.
Il progetto e il Pudm
L’ampliamento della concessione a La Tortuga non sarebbe neanche in contrasto con il Piano di utilizzo del demanio marittimo, poiché la concessione “è ubicata all’interno del porticciolo di Ognina del Comune di Catania, che è classificato quale area portuale di competenza regionale – riporta la sentenza – come tale, essa deve essere sottratta alla disciplina normativa relativa al Pudm”.
La Sovrintendenza
Per i giudici, anche quanto eccepito rispetto al parere della Sovrintendenza ai Beni culturali in relazione al parere positivo dato in Conferenza dei servizi non è da accogliere.
“Nell’ambito della riunione del 31.05.2023 di tale (seconda) conferenza di servizi, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, mediante il proprio rappresentante, ha integrato, mediante nota, l’autorizzazione paesaggistica già rilasciata in seno alla precedente conferenza di servizi, esprimendo parere favorevole – riporta la sentenza.
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, l’autorizzazione paesaggistica “condizionata” rilasciata dalla Soprintendenza nell’ambito della seconda conferenza di servizi non risulta censurabile sotto il profilo istruttorio e, in particolare, motivazionale, in quanto risultano chiare le premesse e l’iter logico seguito nel percorso valutativo”.
È prevedibile che la questione non finisca qui. E che le associazioni possano ricorrere in appello.

