Come fu smontato il "tavolino" |della munnizza siciliana - Live Sicilia

Come fu smontato il “tavolino” |della munnizza siciliana

Il professor Mario Centorrino

Nel bando sui termovalorizzatori si è verificata una circostanza possibile in un caso su 942 milioni: le offerte combaciavano in modo da coprire tutta la Sicilia. Per il Tar "i soggetti partecipanti hanno chiaramente posto in essere accordi illeciti". Il governo Lombardo l'ha stoppato. Ma l'antimafia politicante non ne ha parlato.

PALERMO – Si è tornati recentemente a parlare (Sole 24 Ore on line, Live Sicilia) di tangenti a proposito della vicenda dei termovalorizzatori in Sicilia. Una sentenza del TAR Sicilia (maggio 2013) che respinge, come altre sei di identico contenuto, un ricorso contro l’annullamento del relativo bando (operato, come si ricorderà, all’epoca del governo Lombardo), ricostruisce la trama delle offerte presentate dalle imprese interessate. Ne viene fuori uno spaccato di corruzione poco esplorato, ci sembra, almeno fino a questo momento. Malgrado proprio in questi giorni tornino di moda gli ipocriti editti contro la corruzione in Italia (la cui stima, 60 miliardi per anno, è fasulla perché calcolata da quattro anni “ad minchiam” , cioè il 3-4% del PIL).

Proviamo a ricostruire la vicenda. Nel giugno 2003, il Presidente Cuffaro, dopo apposite procedure, assegnava a varie associazioni di imprese, una convenzione ventennale per il trattamento e l’utilizzo mediante termovalorizzazione della frazione residuale dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata prodotta nei Comuni della Regione Siciliana.

Procedura annullata da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel luglio 2007, poiché il bando che dava origine al processo di aggiudicazione avrebbe dovuto essere reso pubblico mediante la pubblicazione nella GUCE (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea).

Seguono una serie di passaggi sino all’apertura di una procedura negoziata cui non partecipa alcuna impresa e l’ARRA Sicilia (Agenzia Regionale Rifiuti e Acqua), che nel frattempo era subentrata al Commissario, procede alla risoluzione per inadempimento.

Gli originari affidatari – vale a dire le società consortili Sicilpower, Tifeo Ambiente, Palermo Energia Ambiente, Platani Energia Ambiente – nonché alcune delle singole imprese associate (Falck, Ercole Marelli, SIAG, Elettroambiente, Panelli), malgrado la sentenza della Corte di Giustizia avesse ritenuto illegittimo l’affidamento in loro favore, contestano il tutto.

Colpo di scena: un decreto regionale del 2010 (Lombardo) ribadisce l’annullamento di tutta la procedura e della relativa Convenzione e questo in ragione e per effetto della sentenza della Corte di Giustizia. Ma, nel giustificare l’annullamento, aggiunge due ulteriori motivi:

a) l’illecito collegamento tra i raggruppamenti volto ad alterare la concorrenza ed a determinare una sostanziale turbativa nel libero gioco delle offerte;

b) la circostanza che una della imprese, l’Altecoen, associata a due dei quattro raggruppamenti concessionari, era risultata soggetta a infiltrazioni da parte del crimine organizzato.

Concentriamoci sull’illecito collegamento. Il bando originale prevedeva che le offerte avessero un comprensorio territoriale di competenza “geograficamente corrispondente ad uno più ambiti territoriali ottimali con popolazione residente preferibilmente non inferiore al 20% della popolazione dell’intera regione siciliana; ancora, un sistema proporzionato alle esigenze del territorio che fosse dimensionato e che tenesse conto delle migliori condizioni di protezione ambientale”.

In sostanza, ogni offerente sotto il profilo dell’ambito territoriale in cui decideva di operare, poteva fare come meglio avesse ritenuto in base alle proprie capacità, cercando (“preferibilmente”, non obbligatoriamente) di coprire una o più ATO (Ambito Territoriale Ottimale) corrispondenti, demograficamente parlando, ad un quinto della popolazione con queste uniche condizioni:

– non frammentare gli ATO al loro interno;

– che ciascuna concorrente presentasse, a pena di esclusione, una sola proposta per ciascun ATO o gruppo di ATO;

– che non venissero presentate dalla medesima impresa, sia in forma singola che associata, due proposte per il medesimo ATO.

In queste condizioni era altissima, come può vedersi, sia la possibilità di intersezione tra le offerte, sia la circostanza che alcun ATO rimanesse scoperto, al contrario di altri, sia infine che vi potesse essere sovrapposizione territoriale delle offerte presentate dai RTI (Raggruppamenti temporanei di impresa) nei quali erano presenti le medesime imprese (Elettroambiente, Enel, AMIA, Altecoen) le quali si erano inserite a coppie in tutti e quattro i raggruppamenti.

Cosa avviene? Si verifica un caso che gli esperti di calcolo statistico giudicherebbero possibile una volta su 942 milioni nel caso si faccia riferimento ai comuni serviti e di uno su oltre 2500 se invece si faccia riferimento agli ATO. Le quattro RTI aggiudicatrici avevano presentato quattro offerte diverse che non si interessavano né si sovrapponevano tra loro ma coprivano addirittura tutti gli ATO senza lasciarne scoperto neanche uno.

Si legge nella sentenza prima citata: “Al di là dell’utilizzo di formule matematiche è palese che una totale evenienza non avrebbe plausibilmente potuto mai verificarsi in assenza di un preventivo scambio di informazioni tra gli RTI o, meglio ancora, in assenza di un quanto mai probabile “preconfezionamento” delle offerte a tavolino, in considerazione di già illustrati elementi di collegamento tra i vari raggruppamenti”.

Ancora più inquietante un giudizio del TAR ad avviso del quale assume particolare rilevanza il fatto che “… i soggetti partecipanti, riuniti in raggruppamenti tra loro collegati, abbiano chiaramente posto in essere accordi illeciti… che , attraverso il preventivo accordo, tenuto conto dei contenuti del bando ed alla luce di un’ottima conoscenza del territorio (anche in ragione della presenza di molte società siciliane all’interno dei vari RTI) hanno posto in essere un meccanismo anticoncorrenziale, nella piena consapevolezza della illegittimità del loro operato e con il chiaro intento di aggiudicarsi la gara al di fuori dei legittimi sistemi di aggiudicazione…”

Ora, di questo “tavolino”, smontato al momento giusto, abbiamo finora avuto notizia (a parte gli accenni prima ricordati) nei soliti pamphlet che denunziano la Sicilia corrotta sul modello di grande successo editoriale Rizzo-Stella? O, nelle geremiadi che si innalzano in questi giorni, a proposito della corruzione in Italia, con esemplificazioni che quasi sempre hanno il colore del Sud?

Ancora, una vulgata diffusa attribuiva alle grandi imprese del Nord la missione di stroncare con il loro arrivo in Sicilia mafia e corruzione creando un formidabile effetto dimostrazione per le aziende locali. Qui, è come se occorresse leggere la vulgata al contrario: quando le grandi imprese del Nord arrivano in Sicilia, portano o subiscono un effetto contaminazione all’insegna del motto “regione infetta, imprenditori esterni corrotti”.

Se non prendiamo un abbaglio, la politica siciliana e l’antimafia politicante hanno mantenuto un silenzio assordante: ignoranza o complicità? Non per benaltrismo ma se pensiamo alle paginate, denunzie, interrogazioni, ordini del giorno sull’affare dei pannoloni… . Del quale, per inciso, ignoriamo ancora il finale!

Ps Per quale ragione, contrariamente ad altri casi assai più bagattellari, dopo le sentenze del TAR, non si è dato avvio ad una azione risarcitoria nei confronti delle imprese cui si imputa di aver truccato la gara sui termovalorizzatori? Impedendo, in tal modo, alla Sicilia di disporre di impianti essenziali per un idoneo ciclo di smaltimento dei rifiuti, alternativi al vetusto, seppur assai redditizio per i suoi gestori, sistema delle discariche?

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