Confisca "irragionevole": Cedu restituisce beni al 'rapinatore' seriale

Confisca “irragionevole”: i beni del ‘rapinatore’ seriale vanno restituiti

La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

PALERMO – La Corte europea dei diritti dell’uomo boccia le decisioni della Giustizia italiana. Devono essere restituiti i beni confiscati ad un palermitano che nella sua fedina penale ha diverse condanne per estorsione, furti e rapine.

Il patrimonio del rapinatore seriale

A chiedere l’intervento della Corte di Strasburgo sono stati Giuseppe Isaia, la moglie e il figlio. Il governo Italiano potrebbe rivolgersi alla Grande Camera che solo in casi eccezionali viene chiamata a pronunciarsi. Se ciò non avvenisse, come appare probabile, alla famiglia Isaia dovranno essere restituiti tre immobili, tra Altavilla Milicia e Trabia, una macchina e rapporti finanziari.

Il tutto per un valore che nel 2018 era stato stimato in 600 mila euro. Qualora sia impossibile restituire i beni – che nel frattempo lo Stato potrebbe avere utilizzato in maniera diversa – agli Isaia dovrà essere corrisposta una contropartita in denaro.

Giuseppe Isaia, 64 anni, ha una sfilza di condanne soprattutto per rapine ai danni di uffici postali tra Palermo e Agrigento. Era la mente di una banda del buco ed è stato detenuto dal 1999 al 2006.

Indagine patrimoniale avviata nel 2018

La divisione anticrimine della polizia evidenziò una sperequazione tra i redditi dichiarati – appena sufficienti a garantirne il sostentamento – e i beni finiti sotto sequestro già nel 2018. La conclusione del processo davanti alla sezione per le Misure di prevenzione, in primo grado e in appello, fu che il suo patrimonio era stato accumulato con i soldi dell’attività criminale. I reati commessi nell’arco temporale di due decenni lo avevano reso un soggetto socialmente pericoloso.

L’avvocato Antonio Turrisi

Il legale della difesa, l’avvocato Antonio Turrisi, ha picconato la ricostruzione patrimoniale. I beni sono stati comprati in periodi nettamente distanti dalla commissione dei vari reati.

Le preoccupazioni della Cedu

La Cedu ha espresso “serie preoccupazioni in merito alla legislazione nazionale che prevedeva che le procedure per l’imposizione di misure simili potessero essere avviate non solo per reati particolarmente gravi come quelli relativi alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, alla corruzione nella pubblica amministrazione o al riciclaggio di denaro, ma anche per una serie di altri reati, oltre ad alcuni reati amministrativi”.

La perimetrazione temporale

C’è poi il tema della cosiddetta “perimetrazione”. “Secondo la fedina penale del ricorrente – scrivono i giudici di Strasburgo – l’ultimo reato citato era un tentativo di furto del 2008. Il procedimento di confisca è iniziato nel 2018 con la richiesta del questore e si è concluso nel 2022 con la sentenza definitiva della Corte di Cassazione che ha confermato la decisione del tribunale di primo grado sulla confisca”.

Non vi è alcuna ragione apparente per cui le autorità (italiane ndr) abbiano atteso dieci anni dopo la fine del periodo in cui il primo ricorrente aveva rappresentato un pericolo per la società (dal 1980 al 2008) per avviare il procedimento di confisca”. Specialmente perché Isaia si è manifestato come socialmente pericoloso nel 1980, e cioè trentotto anni prima.

Ed ancora: “Le autorità nazionali si sono limitate a fare riferimento al fatto che Isaia era stato condannato per diversi reati senza valutare se avessero prodotto un guadagno”.

La Corte osserva infine che i beni “sono stati acquistati nel 2010, nel 2016 e nel 2018 vale a dire molti anni dopo la fine del periodo durante il quale il ricorrente era considerato un pericolo per la società (2008) e ancora più a lungo dopo che egli aveva commesso reati in grado di generare redditi illeciti (1998)”.

“Misura irragionevole e arbitraria”

Per tutto questo “la misura deve essere considerata come imposta in modo arbitrario o manifestamente irragionevole. In particolare, la Corte ritiene che le decisioni dei tribunali nazionali non fossero conformi alle limitazioni stabilite dalla legge nazionale per quanto riguarda l’identificazione dei reati che producono redditi illeciti, la delimitazione temporale dei beni che potevano essere legittimamente sottoposti a confisca e l’identificazione dei beni che, sebbene ufficialmente di proprietà di terzi, erano considerati a disposizione della persona in questione”. L’Italia ha violato la convenzione dei diritti dell’uomo.


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