CATANIA – Nota stampa della RANDSTAD: la multinazionale attiva nei servizi per le Risorse Umane.
“In relazione all’articolo da Voi pubblicato online in data 22 maggio 2025 con titolo “Uil Temp: “Randstad condannata per condotta antisindacale” riteniamo necessario fornire alcune precisazioni. A volte a rappresentare fedelmente e in modo più preciso l’effettivo esito del procedimento giudiziario che ci ha visti coinvolti con Uiltemp Catania.
L’intervento del giudice
Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 20 maggio 2025, ha rigettato la quasi totalità delle domande proposte dalla Uiltemp Catania. Accogliendo unicamente – e in parte – la sola richiesta relativa all’installazione di una bacheca sindacale elettronica accessibile anche al Sindacato.
Si precisa che tale parziale violazione è dipesa esclusivamente da criticità attuative comuni a tutte le Agenzie del settore. Che peraltro risultano ad oggi in corso di soluzione attraverso l’imminente rinnovo del CCNL”.
“In tale contesto – prosegue la nota – appare opportuno evidenziare che il Giudice, a mezzo del citato provvedimento, nell’accogliere tale unica richiesta di Uiltemp, ha invece integralmente rigettato tutte le ulteriori e ben più gravi contestazioni avanzate da Uiltemp Catania nei confronti della scrivente Società”.
Il provvedimento
Il Giudice ha, infatti, confermato e accertato quanto segue:
Non esiste alcun obbligo di invio diretto delle comunicazioni obbligatorie previste dal CCNL anche alle segreterie sindacali territoriali. Il Giudice ha infatti precisato che “in base al CCNL ed al documento Ebitemp, non sussiste alcun obbligo in capo al datore di lavoro di effettuare comunicazioni dirette alla Segreteria provinciale UILTEMP. E, d’altra parte, le informazioni risultano di fatto accessibili (e quindi nella disponibilità) di quest’ultima. Sebbene attraverso un sistema informatico interno all’O.S., con la conseguenza che, sul punto, la condotta datoriale tenuta non presenta l’oggettivo carattere dell’antisindacalità“.
L’invio di comunicazioni anche di natura sindacale a mezzo e-mail non costituiva una prassi aziendale consolidata. Ma era stata adottata in via del tutto eccezionale durante il periodo emergenziale legato alla pandemia da Covid-19. Il Tribunale di Catania, nel rigettare la pretesa di Uiltemp ha in particolar modo precisato che “in mancanza di prova dei presupposti per il sorgere di una prassi aziendale, il cui onere grava sulla parte che ne invoca l’esistenza, non può ritenersi antisindacale la condotta datoriale dedotta dalla ricorrente“.
Il mancato versamento della quota sindacale relativa a un singolo lavoratore è stato un episodio isolato. Determinato da un errore materiale che l’azienda ha prontamente corretto ben prima dell’instaurazione del giudizio. A tal proposito il Giudice ha rilevato che “l’esiguità della somma in questione (€ 96,76), l’isolato episodio relativo ad un unico lavoratore ed il successivo versamento del contributo inizialmente omesso, rivelano l’assenza di idoneità della condotta a determinare un effettivo pregiudizio all’attività sindacale della ricorrente“.
È stato legittimo il diniego di Randstad allo svolgimento dell’assemblea sindacale richiesta da Uiltemp Catania per il 23 dicembre poiché “la richiesta di autorizzazione non ha rispettato il previsto termine di tre giorni lavorativi di preavviso, oltre a non aver indicato i nominativi dei dirigenti sindacali partecipanti“.
“Riconosciuta la correttezza dell’azienda”
Il Tribunale di Catania ha quindi riconosciuto la piena correttezza dell’operato aziendale. In relazione a cinque delle sei contestazioni sollevate dal sindacato. E, di conseguenza, ha ritenuto di poter compensare le spese legali per due terzi, ponendo a carico di Randstad solo un terzo delle spese processuali. Per un importo simbolico di circa 700 euro.
Risulta quindi davvero sorprendente che, a fronte di un esito chiaramente favorevole a Randstad, la Vostra redazione abbia scelto di enfatizzare un singolo punto secondario, omettendo ogni riferimento al rigetto di tutte le altre censure, che rappresentavano oltre il 90% dell’oggetto del ricorso. E si riferiscono a questioni sindacali su cui Uiltemp Catania aveva già da tempo concentrato le proprie contestazioni”.