ENTRO MARTEDI’ 06 SETTEMBRE 2022
Entro i primi due giorni successivi a quello in cui è stata ricevuta la comunicazione delle liste ammesse – 19 ° giorno antecedente quello della votazione:
Delimitazione e ripartizione, da parte della giunta municipale, degli spazi per la propaganda elettorale di coloro che partecipano direttamente alla elezione (art. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall’ art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130).
ENTRO VENERDI’ 09 SETTEMBRE 2022
Pubblicazione a cura dell’Assessorato regionale alle Autonomie Locali, degli elenchi dei candidati, distribuiti nelle varie liste secondo i relativi contrassegni, in unica edizione straordinaria nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed invio di un congruo numero di copie ai presidenti degli Uffici Centrali ed agli Uffici Territoriali del Governo per la successiva trasmissione ai comuni (art. 18, comma 3, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).
ENTRO VENERDI’ 09 SETTEMBRE 2022
16° giorno antecedente quello della votazione;
Compilazione da parte dell’Ufficio Elettorale del comune dell’elenco delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore (art. 27, terzo comma, art. 18 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).
ENTRO SABATO 10 SETTEMBRE 2022
15 ° giorno antecedente quello della votazione:
Affissione, a cura dei sindaci, all’Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, dei manifesti contenenti le liste dei candidati con relativi contrassegni (art. 18 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).
Attuazione da parte della commissione elettorale comunale delle variazioni delle liste elettorali per morte degli iscritti (art. 32, comma quarto del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, modificato dall’ art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n . 40).
DA SABATO 10 SETTEMBRE A SABATO 17 SETTEMBRE 2022
Dal 15° all’8° giorno precedente quello della votazione
Nomina degli scrutatori da parte dell’Ufficiale Elettorale del comune (art. 27, quinto comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).
DA SABATO 10 SETTEMBRE 2022 E SINO ALLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO
Divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (art. 8, comma 1, legge 22 febbraio 2000, n. 28).
ENTRO GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 2022
10 ° giorno antecedente quello della votazione:
Inoltro alla commissione elettorale circondariale, da parte della commissione elettorale comunale, delle eventuali proposte di variazioni di sedi di uffici elettorali di sezione in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (art. 38, comma terzo, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223).
Trasmissione al sindaco, da parte della commissione elettorale circondariale, delle liste elettorali di sezione (art. 21 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).
ENTRO SABATO 17 SETTEMBRE 2022
8 ° giorno antecedente quello della votazione:
Presentazione alla cancelleria del Tribunale, nella cui giurisdizione ha sede la sezione elettorale, dell’atto di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati nei collegi provinciali e successiva trasmissione alla segreteria del comune (art. 19, primo comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).
N.B. – Con l’art. 3 della l.r. 30 aprile 1976, n. 44, è stato disposto che l’atto di designazione dei rappresentanti di lista può essere fatto direttamente ai presidenti delle sezioni all’atto di costituzione del seggio oppure prima dell’ inizio della votazione.
