PALERMO – Il Tar boccia il Comune di Gela. E dice no, almeno temporaneamente, agli avvocati sottocosto. Il bando per l’individuazione di tre professionisti a cui affidare tutti i contenziosi del Comune guidato da Domenico Messinese, infatti, sarebbe lesivo del decoro e della dignità professionale così come contestato dallo stesso Ordine degli avvocati gelesi.
È il 2015 quando la giunta del comune nisseno approva un bando per l’assunzione di tre avvocati cui affidare, per un anno, la procura delle controversie della cittadina. Si richiede una competenza a 360 gradi della professione. I vincitori, infatti, avrebbero dovuto “masticare” amministrativo, penale, civile e tributario, e uno dei tre sarebbe dovuto essere un cassazionista. Non solo: per poter esercitare per nome e per conto dell’amministrazione, si sarebbero dovuti costituire temporaneamente in un’associazione di scopo e avrebbero dovuto lavorare all’interno degli uffici del Comune. In breve, avrebbero dovuto garantire ogni giudizio e ogni vertenza innanzi a qualunque giurisdizione. Il tutto per 20 mila euro ciascuno.
Il consiglio dell’Ordine non ci sta e tuona contro la scelta del sindaco, ai tempi ancora pentastellato prima dell’espulsione. Secondo il ricorso, infatti, questo avviso pubblico sarebbe lesivo della dignità professionale rispetto all’immensa mole di contenziosi che il Comune sopporta. Per l’Ordine, appunto, troppi fascicoli da seguire in confronto a un compenso giudicato “irrisorio”. E, per altro, troppo restrittivo per gli avvocati a cui sarebbe stata, di fatto, limitata l’indipendenza e l’autonomia. Ma il Comune tira dritto e, con una delibera, individua i tre professionisti. Maria Concetta Cosentino, Maria Angela Galioto e Ottone Salvati sarebbero stati gli assistenti giudiziali e stragiudiziali del Comune di Messinese.
Da lì al ricorso, però, il passo è breve. Ciò che viene contestato dal presidente dell’Ordine degli Avvocati di Gela, Ignazio Emmolo, difeso da Girolamo Rubino, è l’incompetenza della giunta ad adottare atti con quella che il ricorso sostiene essere un’“evidente violazione della legge professionale forense”: nessuna possibilità di dar vita ad associazioni di scopo, adeguata misura del compenso in base all’importanza del lavoro da svolgere e alcun vincolo all’autonomia della professione. E il Tar Sicilia accoglie, così, la sospensiva del provvedimento cautelare. Rimandando la decisione finale al 23 novembre.