Il Tar rigetta il ricorso di Colianni: Lantieri mantiene il seggio - Live Sicilia

Il Tar rigetta il ricorso di Colianni: Lantieri mantiene il seggio

Ecco perchè.

PALERMO – La vice presidente dell’Ars, Luisa Lantieri, mantiene il seggio: il Tar rigetta il ricorso di Francesco Colianni. L’autonomista, primo dei non eletti alle regionali nel collegio di Enna, aveva proposto davanti al Tar di Palermo un ricorso elettorale, chiedendo l’annullamento della proclamazione della forzista Lantieri. 

Ma andiamo con ordine e riavvolgiamo il nastro. Secondo Colianni, l’avvocato Francesco Paolo  Occhipinti, uno dei due candidati della lista Forza Italia, all’atto della candidatura si trovava in condizione di ineleggibilità, in quanto Presidente della Commissione UREGA (Ufficio Regionale Gare di Appalto) di Enna. Una circostanza che avrebbe determinato l’alterazione dell’esito del voto: le preferenze di Occhipinti sarebbero confluite nella lista Forza Italia determinando l’elezione di Lantieri. Nel giudizio si è dunque costituita Luisa Lantieri, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, che hanno chiesto il rigetto del ricorso, ritenendolo “infondato”, l’Assemblea Regionale Siciliana, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e l’avvocato Occhipinti con il patrocinio dell’avvocato Marco Perna.

La della prima sezione del Tar di Palermo ha rigetta il ricorso.  Secondo il tribunale amministrativo infatti Occhipinti  – nella qualità di Presidente della Commissione UREGA – “non ha mai ricoperto l’incarico di amministratore o dipendente “con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale…” avendo svolto esclusivamente funzioni onorarie che non hanno affatto comportato la rappresentanza dell’ente o l’esercizio di poteri di organizzazione o coordinamento del personale”. Con la sentenza è stato, inoltre, rilevato che “Urega non è un ufficio apicale ma una struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità”. Il Tar ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali (7.500 euro oltre accessori di legge).


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