"La Serit non era in regola" | Illegittime centinaia di cartelle - Live Sicilia

“La Serit non era in regola” | Illegittime centinaia di cartelle

L'avvocato tributarista Alessandro Dagnino

Un ricorso contro una cartella da 471 mila euro (che il giudice ha annullato) fa emergere il paradosso: dal 2011 le società di riscossione avrebbero dovuto essere completamente pubbliche. In Sicilia non è avvenuto fino al settembre 2012. In quella "finestra temporale" la Serit non era legittimata a riscuotere.

PALERMO – Le cartelle esattoriali emesse tra il gennaio del 2010 e il settembre del 2012 non sono legittime. In quel periodo, infatti, la Serit non aveva le “carte in regola” per operare la riscossione dei tributo. E mettere nero su bianco questo incredibile paradosso, che ha coinvolto centinaia di siciliani, è la Commissione tributaria provinciale di Palermo, che non è andata per il sottile. Secondo il giudice, in quel periodo, la Serit non avrebbe avuto la “qualifica di agente della riscossione”.

La sentenza deriva da un ricorso presentato da una grossa società palermitana, difesa dall’avvocato tributarista Alessandro Dagnino. Un ricorso col quale il legale della società ha eccepito proprio lo “status” della Serit nel momento in cui ha emesso una cartella esattoriale, nei confronti della società, di oltre 471 mila euro. Una cartella esattoriale che il giudice ha deciso di annullare.

“E di procedimenti del genere – annuncia l’avvocato Dagnino – io ne sto seguendo diversi”. Insomma, il “danno” a carico del pubblico potrebbe essere di milioni di euro. Una cifra difficile, oggi, da quantificare. “Il termine per la presentazione dei ricorsi contro queste cartelle – spiega Dagnino – è di 60 giorni. Ma se la Commissione tributaria, oltre all’annullabilità della cartella, sulla base delle nostre eccezioni, sancisse l’inesistenza di quelle cartelle, allora ogni cittadino che s’è vista recapitare la cartella stessa, potrebbe presentare ricorso in qualsiasi momento”.

Ma perché la Serit non avrebbe posseduto il diritto di “esigere” quei tributi? La spiegazione è complessa e riguarda la natura stessa della società di riscossione. La norma nazionale, infatti, dispone che dal 2006 le società di riscossione debbano essere completamente pubbliche. Fino ad allora, però, in molte realtà, a operare la riscossione erano società private. Nel caso della Sicilia, era la società Montepaschi Serit, che faceva capo alla banca Monte dei Paschi di Siena. La normativa nazionale, però, nel prevedere il passaggio dal “privato” al “pubblico” ha introdotto una norma che garantisse la continuità della riscossione. Insomma, con l’arrivo del 2006 nasce “Serit Sicilia”, una società a partecipazione maggioritaria indiretta della Regione, nella quale la banca Monte dei paschi di Siena manteneva una quota di minoranza.

La norma, però, stabilisce un periodo di transizione di cinque anni durante il quale, in pratica, banca poteva restare nel capitale della società di riscossione. Fino, appunto, alla conclusione del periodo di transizione. Che si sarebbe dovuto concludere il 31 dicembre del 2010. A quella data, la banca Monte dei Paschi, avrebbe dovuto lasciare la compagine della società di riscossione che a quel punto sarebbe diventata interamente pubblica. Ma lì succede “il guaio”. Nel giudizio, la società di riscossione non ha provato, secondo i giudici tributari, di avere rispettato i passaggi previsti dalla normativa transitoria. e questa condizione, appunto, secondo i giudici rimane tale fino al primo settembre del 2012, data in cui la Serit Sicilia spa ha acquistato l’attuale denominazione di Riscossione Sicilia spa. “La struttura societaria – scrive il giudice – pertanto appare conforme ai dettami normativi che regolano la composizione delle società di riscossione e la partecipazione pubblica nelle stesse a partire dal 1 settembre 2012, data successiva a quella di notifica (10 maggio 2012) della cartella esattoriale impugnata”. Per questo, la cartella è stata annullata. “La Serit Sicilia, – prosegue il giudice – nelle sue controdeduzioni si riservava di ‘produrre la documentazione attestante l’integrale partecipazione pubblica della società di riscossione alla data in cui è stata notificata la cartella di pagamento impugnata’, documentazione mai prodotta”. La Serit non è stata in grado di provare, quindi, di avere assolto alla norma, divenendo completamente pubblica dal primo gennaio 2011. Da allora la Serit non aveva le carte in regola. Almeno fino al settembre del 2012. Le cartelle emesse all’interno di quella finestra temporale, insomma, potrebbero essere in pericolo.


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