PALERMO – Negli ultimi anni avete pagato la Tia anziché la Tarsu? Potreste avere diritto a un rimborso. Lo ha deciso il giudice di pace Antonino Raineri di Agrigento, che si è pronunciato sulla causa intentata da un contribuente della città dei Templi contro l’Ato Agrigento 2: dal 2005 al 2012, infatti, l’Ato aveva applicato la “Tariffa di igiene ambientale”, chiedendo anche l’Iva sulla tariffa. Per il giudice, però, questa doppia imposizione è impossibile: “Sebbene si chiami ‘tariffa’ – spiega Angelo Vassallo, che ha difeso il cittadino agrigentino nella causa – la Tia è un tributo, e quindi non può essere soggetta a Iva”.
Il giudice ha condannato l’Ato a restituire le somme che sarebbero state percepite indebitamente. “L’asse di disposizioni legislative che espressamente assoggettino all’imposta sul valore aggiunto le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti – scrive Raineri – esclude in via generale dall’assoggettamento ad Iva, in quanto percepiti da enti pubblici per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità. Appare di tutta evidenza l’illegittimità dell’applicazione richiesta”. Per questo motivo, il giudice ha imposto all’Ato la restituzione dell’Iva dal 2008 al 2012, pari a 227,74 euro. Ma per Vassallo non è abbastanza: “La restituzione – afferma – deve partire dal 2005, questa parte sarà oggetto di ricorso. Certamente si è stabilito un precedente: chi ha pagato l’Iva sulla Tia può chiedere un risarcimento”.