PALERMO – La comunità di Sant’Egidio contro la Regione Siciliana, per una “parola di troppo” in un avviso pubblico che avrebbe pregiudicato l’erogazione di un contributo economico; in mezzo la prima sezione del Tar Sicilia, al momento orientata alla tutela del movimento laico che nell’Isola assiste i più poveri da oltre vent’anni. L’espressione della discordia sarebbe un aggettivo, “approvati”, riferito ai bilanci consuntivi dei tre anni precedenti da presentare insieme ad altri documenti per risultare idonei al contributo.
Nell’ottobre 2018, con una delibera, la giunta della Regione Siciliana aveva approvato un avviso pubblico per la concessione di un contributo economico a enti, fondazioni, associazioni e altri organismi senza scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative d’impatto economico sul territorio (ex tabella H). La “Comunità di Sant’Egidio – Sicilia onlus” aveva partecipato presentando un’istanza di contributo per il progetto “Un anno con Sant’Egidio, solidarietà, accoglienza e integrazione, sostegno alle nuove e vecchie povertà in Sicilia”, di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali. Come previsto dall’avviso, tra i vari documenti allegati dalla comunità figuravano i bilanci consuntivi dei tre anni precedenti.
Al momento della pubblicazione della graduatoria, nel dicembre 2018, la comunità però era risultata non ammessa al contributo “in quanto i bilanci consuntivi non risultavano approvati”. Le motivazioni della Regione però non avevano convinto l’associazione che, patrocinata dagli avvocati Elisabetta Ferraro, Marco Gaetano Pulvirenti e Massimo Ferrante, aveva deciso di ricorrere contro la Regione. L’obiettivo era quello di richiedere la sospensione e l’annullamento, quantomeno in forma cautelare, sia dell’avviso che degli atti che avrebbero determinato la non ammissione dell’onlus, così da non decretarne l’esclusione definitiva.
Per i legali, la decisione della Regione è “errata e illegittima”: la legge regionale, osservano, non menzionerebbe lo stato d’approvazione dei bilanci come nell’avviso ma, più semplicemente, la dicitura “bilancio degli ultimi tre anni” senza altre precisazioni. “È pertanto evidente la illegittimità dell’avviso, il quale prevede un elemento ulteriore, l’approvazione dei bilanci, non richiesto dalla legge regionale”, commentano gli avvocati, che in ogni caso aggiungono come in seguito i bilanci siano stati “tempestivamente approvati”.
Oggetto del ricorso anche la mancata disposizione di un’istruttoria al fine di verificare l’incompletezza della domanda, tramite “la rettifica – scrivono gli avvocati – di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. L’amministrazione regionale, prima di procedere all’esclusione del finanziamento, avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, assegnando termine per la presentazione di osservazioni e documenti, come prescritto dalla legge”. La comunità infine richiede il risarcimento dei danni subìti e delle spese legali.
I giudici della prima sezione del Tribunale amministrativo regionale hanno accolto la domanda cautelare, scongiurando temporaneamente l’assegnazione definitiva delle risorse agli altri enti richiedenti, per non chiudere definitivamente la porta alla comunità di Sant’Egidio che intanto è stata ammessa con riserva.