"Calcolo degli interessi non chiaro" | Annullata cartella da cinque milioni - Live Sicilia

“Calcolo degli interessi non chiaro” | Annullata cartella da cinque milioni

L'avvocato Alessandro Dagnino

Condannata Riscossione Sicilia: la società non ha spiegato come sono state calcolate le rate con cui una grande azienda trapanese stava provando a colmare un grosso debito col fisco. E così, quella cartella è stata strappata.

PALERMO – Riscossione Sicilia avrebbe dovuto spiegare il motivo per il quale la “cartella esattoriale” di una grossa società trapanese era lievitata a oltre 5 milioni di euro, dopo la richiesta di rateizzare il pagamento. Un errore pagato “a caro prezzo”, visto che quella mega-cartella è stata annullata dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, presidente Roberto Angelo De Simone, relatore Antonino Arangio, Giudice Pier Luigi Tomaiuoli, con una sentenza depositata il 3 luglio 2015, resa nota oggi.

La società trapanese, assistita dall’avvocato Alessandro Dagnino, aveva avanzato ricorso, come detto, contro un debito di circa 5,2 milioni di euro, nei confronti della Riscossione Sicilia, per mancata motivazione delle modalità di calcolo degli interessi. La società aveva ottenuto varie rateazioni per cartelle relative agli anni dal 2006 al 2013, ma dagli atti emessi dalla Riscossione Sicilia risultava soltanto l’indicazione degli importi complessivamente dovuti, senza alcuna indicazione delle modalità di calcolo, in particolare con riferimento agli interessi e all’aggio maturati.

Così la sentenza, ha espresso alcuni principi che rappresentano una novità. Intanto, il fatto che è possibile fare ricorso alle Commissioni tributarie per opporsi ai provvedimenti di accoglimento delle istanze di rateizzazione ed infatti. Secondo quanto affermato nella sentenza, infatti, “la giurisdizione tributaria si applica a qualsiasi controversia in materia di imposte e tasse e pertanto anche alla concessione di agevolazioni, quali, appunto la rateizzazione, visto che la stessa attiene alla fase della riscossione”; nel caso di ricorso, poi, la Riscossione Sicilia dovrà produrre le prove del credito e quando “dalla lettura della prodotta documentazione (estratti, cartelle ed intimazioni di pagamento) non è assolutamente comprensibile come siano stati calcolati gli interessi” gli atti esattoriali “sono da ritenere nulli per carenza di motivazione”. Infine, in questi casi, secondo la decisione della Commissione, “il giudice tributario deve limitarsi ad una pronuncia di annullamento, senza proseguire ulteriormente l’indagine sulla effettiva sussistenza del debito d’imposta”.

Nel caso specifico, la Commissione tributaria ha rilevato che la documentazione depositata dalla società esattoriale “non consente affatto di capire in che modo tali interessi siano stati calcolati, che aliquota sia stata applicata e qual è stato l’inter logico-giuridico alla base della pretesa”. “La mancanza di motivazione in ordine alle modalità di calcolo degli interessi e dell’aggio – dichiara l’avvocato Dagnino – è un vizio che si presenta in modo generalizzato nelle cartelle e nei provvedimenti di rateazione emessi dall’Agente della riscossione. La Commissione tributaria provinciale ha sancito l’importante principio di giustizia per il quale al contribuente è riconosciuto il diritto di conoscere le modalità di determinazione degli interessi e dell’aggio. Si tratta di somme – ha aggiunto il legale – che possono far lievitare anche di molto il debito nei confronti dell’Esattoria, che devono essere adeguatamente motivate. Ma quel che è più importante – ha concluso Dagnino – è che il vizio di motivazione, secondo la Commissione tributaria, determina la nullità dell’intera cartella e non soltanto della quota relativa ad interessi ed aggio”.


Partecipa al dibattito: commenta questo articolo

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI