La Corte di appello di Palermo si adegua ad una sentenza della Cassazione del 2020. Accolto il ricorso di una società che gestiva una caffetteria al centro commerciale Forum. Il contratto per il punto vendita non andava inquadrato come “affitto d’azienda”, ma come “locazione di bene immobile”.
La seconda sezione civile presieduta da Giuseppe Lupo (consiglieri Rossana Guzzo e Onofrio Maria Laudadio) ha ribaltato il verdetto di primo grado dando ragione alla società che gestiva il punto vendita, assistita dagli avvocati Vincenzo e Sergio Sparti, solo nella parte relativa alla qualificazione giuridica del contratto.
Contestualmente, infatti, è stata rigettata la richiesta di risarcimento danni e l’annullamento di un successivo contratto. Respinta la ricostruzione che la Multi Veste Italy (la società che gestisce il Forum di Brancaccio) avesse esercitato “violenza morale” al momento del rinnovo. Non ci fu alcun atteggiamento intimidatorio finalizzato a convincere la società a firmare per evitare di dovere lasciare i locali perdendo tutti gli investimenti.
Secondo la Cassazione (sentenza 3888 del 17 febbraio 2020), non vi è affitto d’azienda qualora manchi “la preesistenza, al contratto, di un’organizzazione in forma di azienda dei beni oggetto del contratto”.
Per qualificarsi come affitto di ramo di azienda deve esserci “la preesistenza dell’impresa” o “dell’elemento organizzativo dei beni oggetto del contratto”. Nel caso in cui l’attività di impresa sia iniziata con l’apertura del singolo punto vendita nel “bene cedutigli in godimento” bisogna applicare le regole previste per la “locazione di immobile ad uso non abitativo”.

