Palermo, il giudice "libera" un migrante e "critica" il governo

Il giudice “libera” un migrante e “critica” i provvedimenti del governo

Dal decreto Cutro alla cauzione per la libertà

PALERMO – Il giudice Sara Marino del Tribunale Civile di Palermo non convalida il provvedimento di trattenimento di un migrante e “critica” sia il decreto Cutro che il meccanismo della cauzione per ottenere la libertà introdotta lo scorso maggio dal governo Meloni.

Dopo il caso del giudice Apostolico di Catania dei mesi scorsi, un altro provvedimento potrebbe fare discutere.

Protezione internazionale

È stato firmato lo scorso 27 agosto. Quattro giorni prima un tunisino di 37 anni è stato avvistato da alcuni diportisti su un’imbarcazione a largo dell’isola di Lampione e tratto in salvo dall’equipaggio di una motovedetta della finanza. Quindi ha presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento.

In attesa che si pronunci la Commissione territoriale il questore di Agrigento ha disposto il trattenimento dell’uomo, a cui si è opposto l’avvocato Salvo Battaglia richiamando la direttiva europea sulla base della quale il trattenimento può essere applicato “solo dopo che tutte le misure non detentive alternative al trattenimento sono state debitamente prese in considerazione”.

Passaporto e cauzione

Il giudice nel suo provvedimento ricorda che sulla base della legge italiana “il trattenimento ‘può’ essere disposto (nel caso in cui richiedente non abbia consegnato il passaporto ovvero non presti idonea garanzia finanziaria). L’utilizzo da parte del legislatore del termine induce a ritenere che la mancata consegna del passaporto o la mancata prestazione della garanzia rappresentano sì dei presupposti che legittimano l’adozione della misura, ma non sono da soli sufficienti a giustificarla”.

Si tratta “di un potere discrezionale, che va giustificato ed argomentato”, visto “che la misura incide sulla libertà personale dell’individuo”.

Circostanze eccezionali

Il giudice “esclude qualsivoglia automatismo”, in linea con i principi della direttiva europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui “il trattenimento va disposto soltanto nelle circostanze eccezionali”, “in base ai principi di necessità e proporzionalità”, “come ultima risorsa”, “sulla base di una valutazione caso per caso”, “sempre che non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive”.

“Criticità”

Il giudice Marino sottolinea su “alcune criticità”. La consegna del passaporto “più che una misura disposta sulla base di una valutazione caso per caso dall’autorità amministrativa, in alternativa al trattenimento, è piuttosto configurata dal legislatore nazionale come una causa generale di esclusione (nel senso che, se si consegna il passaporto, non si può in nessun caso disporre il trattenimento). Si tratta peraltro, nella prassi, di una eventualità di difficilissima realizzazione, essendone i richiedenti asilo quasi sempre privi”.

“Difficile attuazione”

Critica anche la posizione sul tema della cauzione (che sulla base di un decreto dei ministeri dell’Interno, della Giustizia e dell’Economia del 10 maggio scorso va effettuata con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria).

Il giudice la ritiene di “difficile attuazione, essendo improbabile che un istituto di credito dia la garanzia a persona priva di documenti di identità e senza garanzie di esigibilità”.

“Ambiguità della norma”

In ogni caso, scrive il giudice “è anch’essa un presupposto generale e non una misura disposta a seguito di una valutazione caso per caso (se non nel quantum) ed appare, piuttosto, essere una causa generale di revoca o di cessazione del trattenimento (nel senso che, se nel termine di sette giorni dalla quantificazione, il trattenuto versa la cauzione, viene meno il trattenimento, nel frattempo disposto”.

Ed ancora: “… al riguardo si evidenzia l’ambiguità della norma ed il rischio di disporre trattenimenti sine titulo, in quanto la decisione sulla convalida interviene prima dello scadere del termine, entro il quale comunque lo straniero è in teoria ancora in tempo per prestare la cauzione)”.

Il dovere delle misure non detentive

Una volta evidenziate le criticità, secondo il giudice, “l’obbligo di tenere conto di altre misure alternative al trattenimento (diverse dalla consegna del passaporto e dalla prestazione della cauzione) è un dovere che va esercitato. Occorre pertanto verificare la possibilità di dare un’interpretazione della normativa nazionale che non sia in contrasto con la direttiva comunitaria che impone che il trattenimento costituisca una misura eccezionale, disposta sulla base di una valutazione motivata caso per caso, dopo che siano state debitamente prese in considerazione tutte le misure non detentive alternative al trattenimento”.

Le Sezioni Unite le ha individuate in una sentenza dell’8 febbraio 2024. Anche per l’ipotesi del trattenimento in frontiera c’è la possibilità di ricorrere alle misure alternative dell’obbligo di dimora in un luogo dove lo straniero possa essere agevolmente rintracciato oppure dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.


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