Palermo, positivo al test della droga ma la patente non si tocca

Non basta il test positivo alla droga per sospendere la patente

Una sentenza apripista del giudice di pace

PALERMO – Non basta il test positivo alla droga per sospendere la patente di guida. Il giudice di Pace di Palermo ha annullato la sanzione con uno dei primi provvedimenti che applica una sentenza della Corte Costituzionale.

Il test anti droga e la patente

Questi i fatti. Un automobilista di 40 anni, difeso dagli avvocati Andrea Villino e Salvatore Ugo Forello, viene fermato durante un controllo a campione nella zona della stazione centrale. L’alcol test risulta negativo. Il tampone salivare preliminare, invece, da esito positivo alla presenza di sostanze stupefacenti.

Il conducente dichiara che l’assunzione risale ad almeno 24 ore prima. Nonostante ciò, la polizia stradale gli ritira subito la patente sulla base dell’articolo 187 del Codice della strada, come modificato dalla legge 177 del 25 novembre 2024. Infine il prefetto dispone la sospensione della patente per due anni.

La legge modificata

La legge 177, voluta dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha eliminato il requisito dello “stato di alterazione psico-fisica”. Prima non era sufficiente risultare positivi ad una sostanza, ma occorreva dimostrare che il conducente fosse effettivamente alterato al momento della guida. Oggi, invece, la sola positività può comportare automaticamente il ritiro della patente, anche in assenza di un accertamento concreto sull’effettiva compromissione delle capacità di guida. Nel caso in esame, nessuna alterazione era stata accertata.

C’è anche un nodo scientifico. Il tampone salivare può rilevare tracce di droghe anche molte ore dopo l’assunzione (in alcuni casi fino a 72 ore). Ciò significa che il test può risultare positivo, ma gli effetti della sostanza possono essere già cessati. Insomma, anche un positivo al test può essere in grado di mettersi al volante.

La tesi difensiva

I legali hanno insistito su una questione giuridica: “Lo stato di alterazione psicofisica rappresenta il presupposto che delimita l’area di ciò che è giusto sanzionare e del penalmente rilevante, impedendo che la mera positività a sostanze stupefacenti si traduca automaticamente in una responsabilità. L’intervento legislativo ha così inciso in modo radicale sulla struttura della fattispecie, generando evidenti criticità interpretative e alterando l’equilibrio sistematico della norma, che risulterebbe oggi sganciata da un effettivo riscontro di pericolosità”.

A fronte dell’obiettivo di tutelare la sicurezza della circolazione, “la nuova formulazione finisce per reprimere una condotta presunta pericolosa in via automatica, senza alcuna verifica della concreta lesione o messa in pericolo del bene giuridico”.

Gli avvocati Villino e Forello hanno fatto ricorso al giudice di pace, chiedendo la sospensione
cautelare del decreto prefettizio o, in subordine, la rimessione della questione alla Corte Costituzionale per dubbi di legittimità dell’articolo 187 in relazione ai principi di proporzionalità, uguaglianza e offensività.

Nel frattempo, la questione è stata effettivamente sottoposta alla Corte Costituzionale, che si è pronunciata su due casi a Siena e Macerata. Con la sentenza 10/2026 (depositata il 29 gennaio scorso), pur respingendo le questioni sollevate sulla legittimità costituzionale, la Consulta ha affermato un principio fondamentale: la nuova norma deve essere interpretata in modo conforme ai principi di proporzionalità e offensività, richiedendo comunque una verifica concreta della situazione. In sostanza, la Corte ha imposto un’interpretazione restrittiva della disposizione.

Droga test e patente, cosa ha detto la Corte costituzionale

“Le questioni prospettate non sono fondate, a condizione che le disposizioni censurate si interpretino nel senso che, ai fini della responsabilità penale dell’agente – ha scritto la Corte costituzionale – è necessario dimostrare che la condotta ascrittagli ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
Ciò comporta che, la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”.

La sentenza di Palermo

Il giudice di pace di Palermo Anna Maria Mantegna ha accolto il ricorso della difesa, annullando la sospensione della patente e condannando la Prefettura al pagamento delle spese processuali. Il giudice, in particolare, ha evidenziato che non vi era prova della presenza di quantitativi di sostanze idonei a determinare alterazione; non vi era prova scientifica della loro incidenza sulle capacità di guida; la prefettura non aveva depositato i risultati analitici completi dei campioni salivari.
In assenza di tali elementi, non si può disporre automaticamente una sospensione di due anni.

“La sicurezza stradale è un obiettivo fondamentale, ma questo fondamentale interesse non è messo (neanche astrattamente) in pericolo da un guidatore che – concludono i legali – nonostante abbia assunto sostanze stupefacenti molto tempo prima, si trovi in uno stato di piena lucidità, integrità psicofisica o sobrietà. In altre parole, non si può prescindere dal rispetto dei principi di proporzionalità e offensività”.


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