PALERMO – Una misura utile e ragionevole, che bilancia l’interesse generale all’ambiente e alla salute e quello dei commercianti e dei residenti. Il Tar di Palermo approva la Ztl nella sua seconda versione, quindi più piccola e meno “aperta” a chi non risiede o non lavora nell’area. Una promozione che evita la sospensione del provvedimento, ma che soprattutto dà ragione alle tesi degli avvocati del Comune e a quelli dell’Amat. Secondo il presidente Solveig Cogliani, infatti, i danni economici subiti dai commercianti non possono rappresentare un pregiudizio grave e irreparabile, che è necessario per la sospensione di un provvedimento in attesa del giudizio di merito.
A giocare a favore del Comune sono la minore estensione dell’area, la modulazione del rilascio dei pass (con i ticket giornalieri che sono più onerosi e scoraggiano l’ingresso), i dati sulle riduzioni del traffico e dello smog (con punte rispettivamente del 50 e del 30%), ma anche il potenziamento dei parcheggi di interscambio come quello di piazza Giulio Cesare e del trasporto pubblico. “Nel bilanciamento degli interessi – si legge nell’ordinanza del tribunale amministrativo – assume particolare rilievo il risultato dell’indagine sugli agenti inquinanti, per i quali si è calcolata la riduzione dei livelli di concentrazione”. E inoltre “le misure assunte risultano sottoposte a continuo monitoraggio da parte del gruppo tecnico di lavoro, istituito proprio al fine della valutazione dell’efficacia delle decisioni adottate e della salvaguardia degli interessi coinvolti”.
“Siamo molto soddisfatti, del ricorso non resta nulla – dice l’avvocato Luigi Raimondi, legale dell’Amat insieme al padre Salvatore – il Tar non si è limitato a dire che non c’è il pregiudizio grave e irreparabile ma è entrato nel merito, rigettando tutti i motivi di ricorso: ci sono le idonee motivazioni, il potenziamento del trasporto pubblico, la tariffazione tiene conto di tutti gli interessi, assume particolare rilievo il risultato dell’indagine sugli agenti inquinanti e quindi la Ztl è idonea, c’è un continuo monitoraggio”. In sede di merito si potrà discutere della differenza dei ricorrenti fra primo e secondo ricorso e delle modalità di notifica.
Salta all’occhio però la differenza tra l’ordinanza del Tar di oggi e quella dello scorso 6 aprile, che invece sospese la Ztl. Una divergenza dovuta principalmente al fatto che il tribunale si è espresso su due provvedimenti molto diversi sotto tanti punti di vista (perimetro e tariffazione in primis), ma è pur vero che il Cga a maggio e il Tar oggi sembrano aver dato più peso al diritto alla salute e alla difesa dell’ambiente che al diritto alla mobilità.

