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Sicilia, Irfis sblocca contributi covid alle imprese LINK

Ecco il bando, i collegamenti e il manuale utente. Come accedere ai fondi
COVID - SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA
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PALERMO – Covid, nuova importante misura dell’Irfis nei confronti delle imprese. Arrivano contributi a fondo perduto a fronte di finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari in favore delle imprese con sede in Sicilia danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Lo sportello on line per la presentazione delle istanze sarà aperto dalle ore 10:00 del 15 dicembre 2021 alle ore 17:00 del 28 febbraio 2022.


Possono presentare l’istanza di contributo a fondo perduto Piccole, medie e micro imprese, come
definite nell’Allegato I, Articolo 2 del Regolamento UE n. 651/2014 aventi sede legale o operativa in
Sicilia, cui è stato erogato un finanziamento da banche o intermediari finanziari iscritti all’albo ex
articolo 106 TUB, che hanno subito danni economici dall’emergenza epidemiologica Covid-19
consistenti nella riduzione del fatturato 2020 su 2019 non inferiore al 30%.
Altri requisiti:
1. Non rientrano tra i soggetti che svolgono esclusivamente o prevalentemente un’attività
afferente ai codici ATECO 2007 compresi nelle seguenti sezioni della medesima classificazione ATECO
2007:
➔ A – Agricoltura, silvicoltura e pesca;
➔ O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
➔ T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione
di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
➔ U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.
2. Sono costituite e regolarmente iscritte come attive nella pertinente sezione del Registro delle
Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente e hanno sede legale o operativa in Sicilia;
3. Si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure
concorsuali e non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;9
4. Hanno ottenuto un finanziamento da un intermediario creditizio (banca o intermediario
finanziario iscritto all’albo di cui all’art. n. 106 del TUB), fermo restando che l’erogazione del contributo
resta subordinata all’erogazione del finanziamento bancario associato, come meglio specificato ai
successivi artt. 6 e 8;
5. Hanno subito danni economici dall’emergenza epidemiologica Covid-19 consistenti nella
riduzione del fatturato 2020 su 2019 non inferiore al 30%;


6. Sono in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali, come risultante dal
DURC rilasciato da INPS/INAIL, salvo che per il periodo di applicabilità delle disposizioni di cui all’art.
109, comma 13, lettera C, della L.r. 9/2021 e sue eventuali proroghe;


7. Non presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18, del
Regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019, salvo quanto previsto dalla
Comunicazione della Commissione 2020 C 218/03 “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;


8. Non sono stati destinatari, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’avviso per la
concessione delle agevolazioni, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione
del divieto di distrazione dei beni o dell’obbligo di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in
Sicilia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per
irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non
sanabile, oltre che per indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti
rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;


9. Sono in regola con la normativa antimafia e a carico delle stesse non sussistono le cause di
esclusione previste dai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Le predette cause di esclusione
rilevano se la sentenza o il decreto penale di condanna ovvero la misura interdittiva sono stati emessi
nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio.


10. Non hanno subito condanne in via definitiva ascrivibili a reati di mafia e non hanno omesso di
denunciare alle competenti Autorità richieste estorsive, ovvero richieste di tassi usurai su prestiti, da
parte di organizzazioni criminali o soggetti criminali, verificatesi nell’ultimo triennio precedente la data
di presentazione dell’istanza e devono accettare espressamente gli effetti ostativi/decadenziali derivanti
dall’accertamento dell’insussistenza del predetto.


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