Strada pubblica su terreno privato |"L'espropriazione è illegittima" - Live Sicilia

Strada pubblica su terreno privato |”L’espropriazione è illegittima”

Il Tar di Palermo

La sentenza del Tar dopo undici anni di un duello a colpi di carte bollate

PALERMO - IL CASO
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PALERMO – Per un “mero errore grafico” il Comune di Palermo ha espropriato un terreno più ampio di quanto avrebbe dovuto. Dopo undici anni di processo amministrativo dal Tar arriva la decisione che annulla la parte di espropriazione in più. Su quel pezzo di terra a Cruillas, esteso 770 metri quadrati, intanto, è sorta una scuola media di 15 classi e una strada. La strada pero è stata occupata senza esproprio e così la strada pubblica è sul terreno privato. E i ricorsi potrebbero non essere finiti.

È solo l’ultima delle storie sulla burocrazia e sui tempi lunghi della giustizia che è possibile scorgere fra le storie delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, stavolta, è anche paradossale perché, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, il passaggio della proprietà del terreno all’amministrazione comunale era iniziato, nel 2003, con una cessione volontaria.

L’espropriazione definitiva però è avvenuta nel 2007 con un atto dirigenziale che però, come detto, per un mero errore ha acquisito una porzione più ampia di terreno per 981 metri quadrati. Il Comune ha infatti dovuto espropriare due particelle catastali perché una non riusciva a coprire la cubatura della scuola sono state così create numerose particelle di divisione e i circa 210 metri quadrati in più, sono diventati così il centro di una lotta a colpi di carte bollate.

Da una parte, infatti, il procedimento di esproprio infatti ha fatto entrare nella disponibilità del Comune 808 metri quadrati al posto di 770. Per i giudici, così, l’acquisizione illegittima è di 28 metri quadrati. Altra storia vale, invece per i 173 metri quadrati restanti, su cui è stata costruita una strada. Su questo secondo appezzamento, infatti, c’è la servitù, il diritto di passaggio per arrivare all’edificio scolastico. Questa espropriazione di fatto, così, non può essere annullata “ma – così scrivono i giudici del Tar – può rappresentare un fatto costitutivo di una diversa azione tesa a prospettare la mancata conclusione di un procedimento espropriativo già avviato o la totale natura usurpativa dell’intervenuta occupazione, con evidenti eventuali riflessi di tali scelte riservate in ordine al riparto di giurisdizione”. Insomma, per avere ristoro per questo terreno di cui chi ha fatto il ricorso ha la proprietà ma non il godimento, occorrerà fare un altro processo.


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