CATANIA – L’apparato probatorio ne è uscito rafforzato. E’ un punto che il Gip Fabio Digiacomo sottolinea più volte nelle motivazioni sulla revoca degli arresti domiciliari per Antonino Pulvirenti, ormai ex presidente del Calcio Catania, e Pablo Cosentino, ex Ad dei rossoazzurri, indagati per frode sportiva nell’inchiesta “I treni del gol”. Dunque nessun ridimensionamento delle accuse, anzi. Sono solamente venuti a mancare gli elementi di reiterazione del reato che sono fondanti per una misura cautelare personale: avendo rassegnato le dimissioni dalle cariche societarie non hanno più il potere di poter condizionare in un modo o in un altro le scelte della squadra. E quindi – secondo il giudice – proseguire con la condotta illecita contestata dal pm Alessandro Sorrentino.
Il 14 luglio si apre un nuovo capitolo dell’inchiesta che ha scosso il campionato “cadetto” dello sport più amato del mondo. Davanti al Tribunale della Libertà, infatti, si discuterà il ricorso avverso all’ordinanza del Gip presentata dai difensori di Gianluca Impellizzeri, il gestore delle scommesse on line e il “finanziatore” – secondo la ricostruzione della procura – dell’intero sistema di partite truccate. E non solo: davanti ai giudici del Riesame si siederà anche il procuratore sportivo Fernando Arbotti che attraverso i suoi legali ha inoltrato richiesta di annullamento della misura di custodia cautelare.
Anche la Procura ha fatto ricorso al Tribunale del Riesame avversa all’ordinanza di custodia cautelare rispetto alla parte in cui il Gip ha ritenuto inutilizzabili le intercettazioni rilevate nella parte iniziale dell’indagine: quando la Digos ha operato a seguito della denuncia di Nino Pulvirenti di possibili minacce nei suoi confronti ed era stato aperto dal pm un fascicolo contro ignoti. Per il Giudice Digiacomo possono costituire fonti di prova solo le intercettazioni avviate dopo l’apertura dell’inchiesta per frodi sportive con l’iscrizione nel registro degli indagati di Pulvirenti, Cosentino e Delli Carri, per quanto riguarda i vertici del club calcistico. Una valutazione quella del Gip non condivisa dalla Procura che in “quanto all’utilizzabilità delle intercettazioni” evidenzia come “i risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell’ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, che riguardino distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilità (facendo riferimento all’articolo 266 del Codice di procedura penale) sono sempre utilizzabili, ancorché lo stesso sia stato successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, poichè in tal caso non trova applicazione l’art. 270 del Codice di procedura penale che postula l’esistenza di più procedimenti “ab origine” tra loro distinti”.
Una questione meramente tecnica e giudiridica, di interpretazione del codice di procedura penale che il pm Alessandro Sorrentino hanno voluto portare alla valutazione del Tribunale della Libertà. Le intercettazioni “utilizzabili o meno” riguardano la partita Catania – Avellino, la prima gara entrata nel mirino della Digos della Polizia di Stato. Le contestazioni accolte dal Gip riguardano, infatti, solo 5 match a partire da Catania – Varese, le stesse in realtà ammesse da Pulvirenti in sede di interrogatorio di garanzia davanti al Gip. L’ex patron rossoazzurro è tornato al Palazzo di Giustizia il primo luglio per un altro esame da parte del sostituto procuratore per approfondire elementi che saranno utilizzati per un ampliamento dell’indagine. Pulvirenti ha negato ancora una volta di aver scommesso sulle partite “oggetto di acquisto”, ed ha anche respinto le accuse relative alla gara contro l’Avellino. Se i giudici della Libertà accoglieranno l’orientamento interpretativo della Procura questo consentirà agli inquirenti di poter avere elementi probanti per contestare a Pulvirenti sei, e non solo cinque, partite “sospette”.