CATANIA – Tirano un sospiro di sollievo Domenico Proto, legale rappresentante della società di smaltimento rifiuti Oikos, Valerio Ferlito, ex direttore del servizio ecologia nel comune etneo e Giovanna Muscaglione, capo dell’avvocatura comunale. I tre, che avevano scelto di essere giudicati con il rito abbrevviato, sono stati assolti per decisione del Gup Loredana Pezzino. Nella lettura della sentenza è importante sottolineare che l’assoluzione è stata stabilita con due formule diverse in base al periodo di contestazione. Proto, Muscaglione e Ferlito sono stati assolti perchè “il fatto non costituisce reatio fino al 2010”, mentre per l’arco temporale dal 22 febbraio 2010 a ottobre 2010 l’assoluzione è piena perchè “il fatto non sussiste”. Il Gup dunque non ha accolto le richieste di pena del pm Angelo Busacca che aveva chiesto la condanna per i tre imputati per il reato di abuso d’ufficio ad un anno e otto mesi di reclusione.
Al termine della lettura del dispositivo è stata trattata la posizione di Anna Maria Li Destri, ex responsabile del servizio ecologia, che ha optato per il rito ordinario. Il Gup ha disposto il non luogo a procedere e quindi ha rigettato la richiesta di rinvio a giudizio.
Nella lettura della sentenza, bisogna analizzare con attenzione la parte riguardante la formula “il fatto non costituisce reato fino al 2010”. Fino a quell’anno l’appalto dei rifiuti era stato assegnato per via provvissoria all’associazione temporanea di imprese composta dalla Oikos, società che gestisce la discarica di Motta Sant’Anastasia, e la I.P.I.. Stessa ATI che nell’ottobre 2010 vincerà l’appalto da 160 mila euro che finì nel mirino di Procura e Fiamme Gialle. Secondo gli inquirenti le due imprese non avrebbero avuto i requisiti richiesti per partecipare alla gara in virtù del mancato rispetto della legge n°68 del 1999 che tutela i diritti dei lavoratori disabili. Per l’accusa di fondamentale importanza sarebbero i sei pareri d’inottemperanza all’assunzione dei disabili che l’ufficio provinciale rese a più riprese nei confronti della Oikos, un esito negativo che non avrebbe consentito, sempre secondo gli inquirenti, nemmeno la partecipazione alla gara per lo smaltimento dei rifiuti a Catania. L’aggiudicazione finale avvenne su un parere dell’avvocatura comunale, che per l’accusa, avrebbe sovrastato gli organi esterni competenti in materia. ù
Il Giudice Pezzino avrebbe riconosciuto l’illeggittimità della condotta ma non sarebbe stato provato che questa fosse finalizzata a dare un vantaggio economico alla Ipi-Oikos. Insomma, non è stato provato il dolo della condotta: base fondante del reato di abuso d’ufficio. Questa analisi potrà essere ulteriormente chiarita dalla lettura delle motivazioni della sentenza. A quel punto il Pm valuterà o meno se presentare ricorso in appello.