Accusato di essere un 'furbetto' del Reddito, assolto: il fatto non sussiste - Live Sicilia

Accusato di essere un ‘furbetto’ del Reddito, assolto: il fatto non sussiste

Percepisce una pensione INAIL che, però, non contribuisce a fornire reddito

PALERMO – Assolto perché il fatto non sussiste. Un uomo di 43 anni, dal 2021, era accusato di aver percepito il Reddito di cittadinanza non avendone diritto perché percepiva una rendita da parte dell’INAIL, per via di un infortunio, e non dichiarando nemmeno delle vincite online che, secondo l’accusa formavano un reddito.

Il 43enne sia nel 2019 che nel 2020 aveva presentato regolare domanda per ottenere il sussidio, facendo presente che negli anni 2017 e 2018 aveva un reddito familiare inferiore ai limiti richiesti. Nel 2017 aveva percepito la somma di € 19.533,13 e nel 2018 € 19.660,80 che, però, erano assegni INAIL dovuti ad un infortunio che non formano un reddito dovuto ad una attività lavorativa.

L’imputato, davanti il giudice, ha dichiarato che una volta ottenuta la carta dove veniva erogato il Reddito ha atteso un mese prima di utilizzarla, recandosi anche all’ispettorato del lavoro dove gli veniva assicurato che l’assegno INAIL non formava reddito familiare.

“Siamo riusciti a far emergere la totale estraneità dell’imputato in merito ai fatti contestati e la condotta assolutamente lecita – dichiarano gli avvocati di fiducia Domenico Salerno e Dafne Trumino -.L’imputato non aveva realizzato alcuna condotta illecita considerato che alla luce della giurisprudenza odierna recepita dalla legge, come si legge nelle motivazioni della sentenza, le rendite permanenti per invalidità non dichiarate non solo sono esenti da tassazione ma non partecipano in alcun modo a formare il reddito. Alla luce di ciò, il Tribunale di Palermo nella persona del dott. Flaccovio ha infatti assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, quindi con la più ampia formula assolutoria, nonostante la richiesta della Procura di condanna a 1 anno e 4 mesi per le omesse dichiarazioni all’interno della dichiarazione unica sostitutiva“.


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