Palermo, D'Alì non deve pagare 1,8 milioni

L’ex senatore D’Alì non deve pagare 1,8 milioni per danno d’immagine

Antonio D'Alì
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Sentenza della Corte dei Conti

PALERMO – Il conto era salatissimo, ma l’ex senatore Antonio D’Alì non dovrà pagare un milione e 800 mila euro per il danno di immagine che ha causato allo Stato italiano. La sentenza è della Corte dei Conti, presieduta da Anna Luisa Carra, che ha respinto la richiesta del procuratore generale Pino Zingale.

La storia giudiziaria di Antonio D’Alì

I fatti per cui D’Alì è stato condannato con sentenza definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa sono anteriori all’entrata in vigore della nuova norma che regolamenta il danno di immagine.

Dopo alterne vicende giudiziarie, e a 16 anni dall’avviso di garanzia con cui la Procura di Palermo lo accusava di concorso esterno in associazione mafiosa, la Cassazione nel 2022 ha confermato la condanna a 6 anni che Dalì sta scontando nel carcere di Opera.

Settantacinque anni, il politico trapanese è stato sottosegretario all’interno dal 2001 al 2006. Mise il suo ruolo a disposizione di capimafia storici, tra cui Matteo Messina Denaro e Salvatore Riina.

Nel 2013 il giudice per l’udienza preliminare di Palermo mandò assolto il senatore di Forza Italia per i fatti successivi al 1994 e dichiarò il non doversi procedere per prescrizione per i fatti antecedenti a quell’anno.

La Procura propose ricorso. La Corte d’appello si pronunciò nel settembre 2016 confermando la sentenza di primo grado: assoluzione per i fatti successivi al 1994, prescrizione per quelli precedenti.
Nel gennaio 2018 la sentenza d’appello del 2016 venne annullata dalla Cassazione che ordinò il nuovo processo d’appello che si concluse nel 2021 con la condanna a 6 anni, confermata dai giudici romani nel 2022. Nel luglio del 2024 è stato bocciato il ricorso straordinario di D’Alì.

“Danno d’immagine per lo Stato”

Secondo i pm, contabili, il danno erariale all’immagine, corrispondeva agli stipendi percepiti da Dalì fra il 1994, anno cui risale la sua elezione a della Repubblica, e il 2006. I reati sono stati “consumati prima dell’entrata in vigore (07.10.2016) del codice di giustizia contabile – scrive il collegio che ha dato ragione alla difesa dell’avvocato Giuseppe Immordino – rimanendo irrilevante, peraltro, che il giudicato penale di condanna si collochi temporalmente dopo quella data”.


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