PALERMO – La decisione del governo di “spostare” somme destinate al dipartimento Famiglia a favore di alcuni enti che tutelano ciechi e sordi, è illegittimo. Così, il Tar “boccia” una delibera della giunta di Crocetta e dà ragione al centro Padere nostro e al Banco alimentare.
La vicenda si lega, in parte, all’abolizione della cosiddetta “tabella H”. Da quel momento, nelle intenzioni del governo, le associazioni che aspirano all’attribuzione dei finanziamenti, avrebbero dovuto partecipare ai bandi pubblicati dai singoli dipartimenti. Ma il governo, nella distribuzione delle risorse, ha deciso di spostare, quando già l’avviso era stato pubblicato, quasi due milioni e mezzo inizialmente destinati al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali a enti che operano con finalità di sostegno al “disagio sensoriale motorio”.
Con una conseguenza immediata: il finanziamento destinato al Banco alimentare e al Centro Padre nostro si è assottigliato, perché quella somma è andata, appunto, ad altre associazioni: il Consiglio Regionale Siciliano dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, il Centro Regionale Helen Keller e l’Ente Nazionale Sordi.
E i giudici amministrativi sono molto chiari: “I criteri e le modalità di erogazione dei contributi a favore di enti impegnati nella realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale – precisano – sono disciplinati dalla norma che individua la documentazione che gli enti devono presentare ai fini dell’attribuzione del contributo e rimanda per la disciplina delle modalità attuative dell’erogazione ad un avviso generale di selezione, soggetto a preventiva approvazione della Giunta regionale”.
Insomma, la legge prevede i “requisiti” per partecipare al bando, pubblicato in Gurs. “Tale avviso, – scrivono i giudici – ha individuato i dipartimenti regionali competenti per materia alla distribuzione dei contributi e ha previsto per ciascun dipartimento differenti aree tematiche di partecipazione; inoltre, ha stabilito l’onere per tutti i partecipanti di indicare nella busta di partecipazione l’eventuale criterio di priorità goduto, facendo riferimento a tre ipotesi: disabilità, disagio sociale, legge regionale preesistente. Infine, l’avviso attribuiva una ulteriore priorità ‘assoluta’ per gli enti destinatari di precedenti norme regionali di riconoscimento di specifici contributi”.
Ma a quel punto, ecco intervenire la giunta di Crocetta. Che modifica la distribuzione delle risorse: “La distribuzione finale delle somme assegnate alla disponibilità del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali – si legge nella sentenza – è il frutto dell’applicazione da parte della Giunta regionale di un nuovo e diverso criterio di preferenza rispetto a quelli conosciuti in precedenza, il “disagio sensoriale-motorio”, individuato solo successivamente al completamento della valutazione, da parte delle commissioni competenti, delle domande di partecipazione presentate e alla predisposizione delle graduatorie con la ripartizione delle somme tra i progetti meritevoli di accoglimento”.
Un nuovo criterio, quello introdotto dal governo Crocetta dell’assegnazione delle risorse. Che si è tradotto nel trasferimento di quasi 2,5 milioni destinati al bando del diartimento famiglia (al quale avevano partcipato apputno il Banco e il Centro padre nostro) alle associzioni di ciechi e sordi. “L’impugnata delibera della Giunta regionale – scrivono i giudici – è pertanto illegittima laddove ha irragionevolmente espresso un nuovo criterio di preferenza, falsando così le regole sottostanti al meccanismo di erogazione dei contributi fissate dalla legge regionale e dall’avviso pubblico. Né è possibile affermare, come sostenuto dalle controinteressate associazioni, la non sindacabilità dell’operato della giunta in quanto espressione di una scelta di natura politica”. La giunta, infatti, secondo il Tar deve comunque sottostare “alla legge regionale che, oltre a definire i contorni generali e taluni limiti assoluti da rispettare nella ripartizione dei contributi, demanda ad una fonte secondaria, l’avviso pubblico, il compito di dettagliarne il contenuto. Dunque se pure è vero che la giunta regionale gode, nei limiti di legge, di discrezionalità nella individuazione delle aree tematiche meritevoli di sostegno e nella quantificazione delle somme erogabili per tali aree, nonché nella determinazione di eventuali criteri di preferenza a favore di categorie considerevoli di maggiore tutela, ciò non le consente, dopo l’approvazione della lex specialis e al termine dell’iter procedimentale volto alla formulazione della graduatoria, di non rispettare quegli stessi vincoli cui si è in precedenza assoggettata ovvero di individuarne di nuovi, senza tra l’altro fornire alcuna giustificazione a supporto della decisione adottata”.