PALERMO – “Chi afferma che questo Ufficio non vuole fare accertamenti sulla pista nera o non si è adeguatamente informato sulla vicenda o mente sapendo di mentire. Ho già più volte riferito dinanzi alla Commissione Antimafia che sono in corso indagini su altri filoni, tra i quali proprio la pista nera, e tale affermazione è presente, ovviamente in forma scritta, nella richiesta di archiviazione nel procedimento per la stragi del 1992 a carico di ignoti, riguardante il filone mafia e appalti, a firma di tutti i magistrati del gruppo di lavoro di questo Ufficio. Si tratta per altro di dichiarazioni e di richiesta di archiviazione ormai a disposizione di tutti, antecedenti alla sentenza della Corte di Cassazione”.
Lo scrive il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca in una nota dopo che nei giorni scorsi la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura contro l’ordinanza con cui la gip Graziella Luparello, lo scorso 19 dicembre, aveva disposto nuove indagini nell’inchiesta sui possibili mandanti esterni della strage di via D’Amelio in cui furono uccisi il procuratore aggiunto a Palermo Paolo Borsellino e 5 agenti della polizia di Stato.
De Luca e la ‘pista nera’
Tra i temi indicati dal giudice per le indagini preliminari anche la cosiddetta “pista nera”, ossia l’ipotesi di un coinvolgimento di ambienti dell’eversione di destra che “non può essere esclusa a priori e merita ulteriori verifiche” . “L’unica differenza tra i due filoni – scrive De Luca – rispettivamente mafia appalti e pista nera è che in relazione al primo (mafia e appalti) già ritenuto fondato da più sentenze irrevocabili (Capaci bis, Borsellino ter e quater), quest’Ufficio, per la prima volta in più di trent’anni, ha svolto approfondite indagini (e tale affermazione, allo stato, non ci risulta smentita da alcuno), individuando concreti e gravi elementi (secondo le nostre valutazioni) a sostegno di tale concausa delle stragi, che qui si ribadisce, non può essere sminuita a robetta di poco conto”.
“Detta concausa – spiega ancora – è perfettamente compatibile con un concorso nelle strage di soggetti estranei a cosa nostra; concorso da me personalmente sostenuto nella requisitoria del processo cosiddetto depistaggio e ritenuto dalla relativa sentenza di appello”.
“Attendiamo le motivazioni”
“Rimaniamo in attesa – scrive il procuratore nisseno – della motivazione della Corte di Cassazione, aggiungendo che l’abnormità dell’atto è questione particolarmente complessa in fatto ed in diritto e che i punti sottoposti da questo Ufficio all’attenzione della Suprema Corte riguardavano soprattutto: la duplice competenza di due Gip dello stesso Ufficio sullo stesso fatto ascritto allo stesso indagato (Bellini Paolo), la lesione del diritto di difesa (che non riguarda il solo Bellini, ma tutte le altre persone in futuro indagate, perché ovviamente la Corte esprime generali principi di diritto)”.
Il procuratore spiega anche “che, da un punto di vista pratico, l’utilizzabilità di alcuni degli accertamenti disposti dalla Gip Luparello per scadenza dei termini per le indagini preliminari (che secondo questo Ufficio potrebbe essere superata, sempre per motivi tecnico giuridici) solo da un provvedimento del Gip innanzi a cui è incardinato il procedimento a carico di Paolo Bellini”.
La mancata archiviazione
“L’Ufficio ribadisce, sempre da un punto di vista pratico, che la mancata archiviazione del procedimento a carico di ignoti, iscritto nel 2017 – aggiunge – di cui aveva già chiesto l’archiviazione l’allora Procuratore facente funzioni Gabriele Paci, costituisce un potenziale nocumento per le indagini, perché il relativo materiale probatorio è periodicamente a disposizione delle parti, con la conseguente necessità di aprire nuovi procedimenti, per esempio, a seguito di atto di impulso della Procura nazionale antimafia ed antiterrorismo, per mantenere il segreto delle indagini”.
Gli accertamenti
“Aggiungo che una parte degli accertamenti richiesti dalla Gip Luparello – prosegue – soprattutto quelli a carico di Bellini Paolo, sono già stati svolti nell’ambito del procedimento a carico di quest’ultimo, nella disponibilità del Gip titolare del procedimento; altra parte è impossibile (ad esempio per la morte, già da tempo verificatasi, di persona da assumere a sommarie informazioni)”.
E ancora: “In relazione all’ultima parte questo Ufficio ha delegato indagini ancor prima della decisione della Corte, ed anche delle conclusioni della Procura Generale presso la Cassazione). In proposito giova evidenziare che si è già provveduto a richiedere al Gip proroga dell’iniziale termine concesso di mesi quattro onde svolgere tutti gli accertamenti disposti”.

