Caputo non tornerà all'Ars | Confermata la decadenza - Live Sicilia

Caputo non tornerà all’Ars | Confermata la decadenza

L'ex deputato regionale Salvino Caputo

L'ex onorevole del Pdl perse lo scranno dopo che divenne definitiva una condanna per tentato abuso d'ufficio. Dichiarato "infondato" il corso che puntava sulla inapplicabilità retroattiva della legge Severino. È lo stesso prinicio contestato da Silvio Berlusconi. Ecco i motivi della decisione.

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
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PALERMO – Il ricorso è “manifestamente infondato”. L’ex deputato regionale Salvino Caputo, del Pdl, resta decaduto. Non tornerà all’Assemblea regionale siciliana. Lo ha deciso il Tribunale civile di Palermo – presidente Michele Ruvolo, giudice estensore, Maura Carinetta – che ha risposto picche all’ex onorevole costretto nel giugno scorso a fare le valigie da Sala d’Ercole dopo che nei suoi confronti è diventata definitiva una condanna a un anno e cinque mesi per tentato abuso d’ufficio: cercò di fare annullare alcune multe quando era sindaco di Monreale. Fu la commissione Verifica dei poteri, presieduta da Giovanni Ardizzone e composta da dieci deputati, a sancire la decadenza di Caputo, anche in virtù del parere legale fornito dal consulente per gli affari legali ed ex presidente degli avvocati palermitani, Enrico Sanseverino.

Caputo, dunque, mantiene il primato di essere stato il primo, in Italia, a dover lasciare il proprio scranno a causa dell’ormai noto “decreto Severino”. Una norma, balzata agli onori della cronaca a causa dell’applicazione nei confronti di Silvio Berlusconi. Secondo Caputo, il decreto che prende il nome dall’ex ministro Severino era illegittimo sotto diversi punti di vista. Innazitutto per la retroattività della norma, intervenuta con una sanzione che non era prevista al momento in cui era stato commesso il reato.

Il Tribunale civile spiega ora che “Invero, secondo la cosiddetta legge Severino la causa di incandidabilità è l’aver ripoortato una certa condanna con provvedimento definitivo e non l’aver commesso un determinato fatto fatto criminoso. Se il provvedimento giudiziario diviene definitivo in corso di mandato elettivo non si verifica un’applicazione retroattiva della sanzione, ma un’incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo (che comporta la decandenza)”.

Ed ancora. “Il principio di fondo è quello per cui si vuole che venga allontanato dall’esercizio di determinate funzioni pubbliche un soggetto riconosciuto ‘indegno’ in relazione a certi fatti accertati con sentenza passata in giudicato. Fino al momento della definitiva pronuncia in sede penale  non si forma, in base al principio costtituzionale della presunzione di innocenza, quel requisito negativo dell’insegnità morale che impedisce l’assunzione o la permanenza di certe cariche pubbliche. Lo statuts di condannato non è un fatto passato rispetto alla data di entrata in vigore della lege che lo prende in considerazione, ma una qualità attuale che si presta, perciò, ad assumere rilevanza per la conseguenza connessa, senza deroga alcuna al prinicipio di normale irretroattività della legge”.

 


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